La legge che disciplina i licenziamenti collettivi è stata più volte modificata e integrata da interpretazioni a volte contrastanti tra loro.
La legge n. 223/91 è stata infatti modificata, per esempio, con il D. Lgs dell’8 aprile 2004 n. 110 che ha esteso la disciplina anche ai datori di lavoro in precedenza esclusi, vale a dire alle organizzazioni dei datori di lavoro senza scopo di lucro quali i sindacati, le fondazioni o i partiti purché occupino più di 15 dipendenti e che intendono procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con almeno 5 lavoratori nell’arco di 120 giorni.
In questo modo il datore di lavoro è obbligato ad avviare la procedura in sede sindacale e successivamente, in sede amministrativa, ovvero avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di appartenenza.