La Riforma del Lavoro ha introdotto notevoli cambiamenti in materia di licenziamento nelle sue diverse motivazioni e definizioni: dal giustificato motivo, che a sua volta può essere oggettivo o soggettivo, al licenziamento individuale a quello collettivo, dal risarcimento al reintegro. In sintesi, una varietà di voci nuove qualcuna delle quali conduce anche al contenzioso.
licenziamento collettivo
I nuovi licenziamenti collettivi con la riforma del lavoro 2012
Le novità presenti nella riforma del mercato del lavoro 2012 sono molteplici, anche se il punto che ha fatto molto discutere è quello dei licenziamenti, siano essi collettivi o individuali.
Le modifiche ai licenziamenti collettivi si possono trovare all’articolo 1 dai commi 45 al 46, mentre quello in materia dei licenziamenti individuali si trovano dal comma 37 al 41.
In materia di licenziamenti collettivi il Governo Monti ha rimesso in discussione la sua impalcatura modficando laprocedura di attivazione: infatti, quando un datore di lavoro vuole porre in essere un licenziamento collettivo per la normativa del nostro Paese è necessario esplicitare alcuni passi già in precedenza stabilite per non invalidare il procedimento.
Le prospettive per Fincantieri
Una delle maggiori società cantieristiche italiane, se non la più importante e blasonata, ha deciso di dare forfait proponendo alle organizzazioni sindacali una ricetta dolora non per nulla condivisibile tanto che il ministro, Paolo Romani, ha deciso di convocare le parti sociali per il prossimo 3 giugno.
Le organizzazioni sindacali sono abbastanza compatte sul tavolo negoziale in merito al piano industriale proposto dall’azienda; in effetti, la dirigenza di Fincantieri intende congedare almeno 2500 lavoratori e si prospetta una Pomigliano 2: ossia una riedizione della deroga contrattuale a suo tempo chiesta e ottenuta da Fiat per i suoi stabilimenti.
Le organizzazioni sindacali sembrano far quadrato intorno ad un obiettivo comune: salvaguardare i posti di lavoro anche con qualche sacrificio.
Licenziamento collettivo: è legittimo l’accordo sindacale
La Cassazione, con sentenza n. 9348 del 26 aprile 2011, ha affermato che è legittimo l’accordo intercorso tra rappresentanze sindacali e azienda con cui si stabilisce, quale criterio di scelta dei lavoratori da licenziare, la vicinanza al pensionamento.
Questo criterio, secondo la Suprema Corte non deve considerarsi illegittimo e discriminatorio. È opinione comune che tale comportamento sia ispirato a principi di equità poiché i dipendenti “pensionabili” hanno maggiore capacità di resistenza economica rispetto agli altri.