Il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia è una prestazione riservata ai lavoratori dipendenti del settore dell’edilizia e ai soci lavoratori di cooperative edili che sono stati licenziati e si verifica in caso di cessazione dell’attività aziendale, ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative, riduzione di personale o per il fallimento di aziende edili ed affini anche del settore artigiano.
Il trattamento non è riconosciuto nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).
Per ottenere questo particolare trattamento è necessario che il lavoratore deve possedere, nei due anni precedenti la data di licenziamento, almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell’edilizia e l’iscrizione nelle liste dei disoccupati.