La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 15773/2002, è stata presa a riferimento in materia di infortuni sul lavoro in merito all’obbligo di reperibilità dove si ribadisce che il lavoratore è comunque sottoposto ai diversi obblighi regolati dal contratto collettivo di lavoro.
In effetti, in caso di infortunio e malattia professionale con relativa denuncia all’INAIL, non è competenza di tale Istituto assicuratore attivare il medico legale INAIL per la visita fiscale.
In particolare, la stessa Corte di Cassazione, con la sopracitata sentenza, ha determinato da tempo l’INPS ad attivare un servizio a domanda, per eseguire visite fiscali di controllo a domicilio, non solo sulle assenze dal lavoro per malattia, ma anche nei casi di denuncia di infortunio sul lavoro.
Il datore di lavoro può rivolgersi, quindi, all’INPS per chiedere la verifica dell’effettivo stato di salute del lavoratore, che denuncia un infortunio sul lavoro, per il quale sia prevista una indennità temporanea, e ciò per tutto l’arco della durata dell’infortunio e sino a guarigione clinica. Pertanto appare evidente che l’assenza dal lavoro per malattia e quella per inabilità temporanea al lavoro, a seguito di infortunio denunciato come tale, avranno lo stesso trattamento da parte dei medici legali dell’INPS, che interverranno su semplice richiesta del datore di lavoro.