Il momento più bello per una madre è quello di mettere alla luce il frutto dei suoi 9 mesi di gestazione. Ovviamente, una volta nato il proprio figlio, sarà il momento di tornare anche al lavoro al termine del periodo di assenza giustificata meglio noto come maternità. Ma come e quando farlo al meglio? Di seguito vedremo alcuni consigli sull’argomento.
maternità
Le nuove prestazioni sociali concesse dai Comuni per l’anno 2013
L’INPS, attraverso la sua circolare n. 34 del 28 febbraio 2013, rende noto i nuovi importi delle prestazioni sociali concesse dai Comuni ed i relativi requisiti economici, rivalutati in base all’incremento dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Rientrano in questo contesto l’assegno per il nucleo familiare e l’assegno mensile di maternità.
In arrivo la rivalutazione degli assegni di maternità e nucleo familiare
Il Governo, attraverso il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2013, la rivalutazione, per l’anno 2013, della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell’articolo 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ovvero l’assegno per il nucleo familiare numeroso, e dell’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 relativo all’assegno di maternità.
Nuovo interpello sulle dimissioni della lavoratrice madre
La Federalberghi ha sollevato, di fronte al Ministero del Lavoro, un quesito in merito alla corretta interpretazione della disposizione normativa ex art. 55, D.L.vo n. 151/2001, concernente la disciplina delle dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice madre nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento.
Infatti, la Federalberghi intende sapere se, in virtù nella nuova norma introdotta dalla riforma del lavoro attraverso la legge n. 92/2012, sulla convalida delle dimissioni per un periodo pari ai primi tre anni di età del bambino, la lavoratrice madre possa fruire dell’indennità di disoccupazione per il medesimo arco temporale.
La tutela della gravidanza nel comparto alberghi ed esercizi pubblici
Il tema della salute nei luoghi di lavoro è, di certo, di enorme importanza visto che il Legislatore ha provveduto a disciplinare tutta la materia.
Infatti, ricordiamo che spetta al datore di lavoro valutare periodicamente anche i rischi derivanti dalle attività svolte in azienda per la gravidanza e l’allattamento, tenendo conto sia della salute della donna che di quella del bambino, e di prevedere le conseguenti misure di protezione e prevenzione, ivi compreso eventuali modifiche di orario e condizioni di lavoro o lo spostamento ad una mansione non a rischio.
Congedo parentale a ore anche in Italia: novità e chiarimenti
Una novità legislativa che consente la conciliazione lavoro-famiglia a costo zero. Infatti, in base al maxi-decreto Salva Infrazioni UE, viene introdotto anche in Italia il congedo parentale ad ore: ora è possibile fruire di permessi anche part-time a retribuzione piena e di un periodo di assenza più lungo.
Congedo parentale: norme e fatturazione indennità di maternità secondo direttive Ue
Nuove regole per il congedo parentale in attuazione delle direttive europee in materia di congedo parentale e indennità di maternità, fatturazione e sanzioni fiscali. È stato approvato dal Governo il cosiddetto Decreto Salva infrazioni UE, che adegua le normative italiane alla normativa europea, chiudendo anche quattro procedure di infrazione.
Congedo per maternità: equiparazione per lavoratrici co.co.pro.
Le lavoratrici co.co.pro. sono equiparate alle subordinate e alle autonome per congedo di maternità, adozioni o affidamento di minore, in base alla sentenza della Corte di Costituzionale sulla gestione separata Inps. Il congedo di maternità dura cinque mesi e non tre anche per le lavoratrici o autonome iscritte alla Gestione Separata Inps.
Assegno familiare maternità per iscritti alla Gestione separata Inps
La Circolare Inps, su parere del Ministero del Lavoro, ha comunicato che l’assegno familiare per iscritti alla Gestione separata spetta anche in caso di congedo parentale, di maternità o paternità.
L’assegno familiare Inps per gli iscritti alla Gestione Separata
L’Inps ha fornito alcuni chiarimenti a proposito della possibilità di usufruire dell’assegno familiare per gli iscritti alla Gestione Separata.
Infatti, il nostro ente previdenziale, con la circolare n. 114 del 18 settembre 2012, ha confermato che per gli iscritti alla Gestione Separata e in presenza di alcuni requisiti aggiuntivi quali la loro mancata iscrizione ad altra forma previdenziale obbligatoria o che non siano pensionati, la copertura figurativa risultante dal computo dei periodi di congedo di maternità/paternità è utile, oltre che per il diritto e la misura della pensione, anche ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare.
I nuovi livelli di reddito per gli assegni familiari 2012
Interessanti novità in fatto di assegni per il nucleo familiare; infatti, il nostro Istituto previdenziale, recependo le norme in materia, ha deciso di adeguare gli importi.
L’Inps ha comunicato i nuovi livelli di reddito per usufruire degli assegni familiari; in effetti, il nostro Istituto previdenziale, a decorrere dal 1 luglio 2012, ha rivalutato i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei in base alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2010 e l’anno 2011: secondo le valutazioni Istat la misura della rivalutazione è stata stimata al 2,7%.
Assegno di maternità dello Stato, chi può richiederlo
Abbiamo già parlato dell’assegno di maternità dei Comuni e dell’assegno di maternità dello Stato, entrambi rivolti a tutelare la donna in gravidanza e nel periodo post partum.
Oggi chiariamo un altro aspetto del tema: chi ha diritto all’assegno di maternità dello Stato? Ovvero chi può richiederlo? Precisiamo allora che hanno diritto all’assegno di maternità dello Stato le cittadine italiane e comunitarie che risiedono in Italia al momento del parto o dell’ingresso del minore adottato o affidato nell’anagrafica della famiglia di chi lo richiede.
Anche le cittadine non comunitarie residenti in Italia possono richiedere *l’assegno di maternità dello Stato, sempre al momento del parto o dell’ingresso del minore adottato o affidato nella famiglia anagrafica del richiedente. Ma c’è una condizione: la cittadina extracomunitaria deve avere la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Tutela maternità per lavoratrici non occupate
Alle lavoratrici disoccupate viene riconosciuto il diritto all’indennità di maternità, anche se non hanno gli stessi requisiti contributivi previsti per le lavoratrici dipendenti, parasubordinate e autonome.
L’Inps paga, infatti, l’assegno di maternità erogato dal Comune di residenza. Per usufruire del diritto all’assegno dei maternità del Comune, bisogna rispettare precise, ma semplici norme: presentare la domanda entro 60 giorni, accertarsi che il proprio reddito non superi l’indicatore ISE.
Quindi alle lavoratrici disoccupate viene riconosciuto dalla legge lo stesso diritto alla tutela della maternità che spetta alle lavoratrici dipendenti, parasubordinate e autonome. La legge, in sintesi, riconosce che anche le lavoratrici non occupate e le donne senza lavoro hanno diritto ad un sostegno del proprio reddito, nel caso in cui non abbiano altre forme previdenziali di maternità e anche se non posseggono i requisiti contributivi.
Chiarimenti sull’indennità di maternità dei Comuni e dello Stato
Abbiamo già spiegato che l’indennità di maternità dei Comuni e dello Stato è un forma di previdenza che si può richiedere solo quando la donna non ha altri diritti all’indennità di maternità dello Stato.
All’assegno di maternità erogato dai Comuni per le neo mamme residenti in Italia hanno diritto: *le cittadine italiane dal 2 luglio 1999; e cittadine comunitarie dal 1° luglio 2000); *le cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno (dal 1° luglio 2000); *le cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; *le cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione o Italiano, della durata di cinque anni; *le cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.