La lavoratrice neomamma ha l’obbligo di comunicare al datore di lavoro l’intenzione di utilizzare il congedo maternità facoltativo, pena il licenziamento per giusta causa.
La Cassazione, con la sentenza 16746/2012, precisa che la lavoratrice neomamma che vuole utilizzare il periodo di congedo parenterale facoltativo per accudire al suo bambino deve darne comunicazione al datore di lavoro, caso contrario il periodo viene considerato assenza ingiustificata, che rende legittimo il licenziamento per giusta causa.
Come sappiamo, il congedo parentale facoltativo, cioè la facoltà di astensione dal lavoro, è concesso alla mamma o al padre nei primi otto anni di vita del bambino, come dall’articolo 32 del decreto legislativo 151/2001. E ancora, in base all’articolo 54 del decreto legislativo 151/2001, la lavoratrice madre non può essere licenziata dall’inizio del periodo di gestazione fino a quando il bambino compie un anno. Tutto a tutela della lavoratrice madre.
Tuttavia, in attuazione dell’articolo 32, comma 3, del decreto 151/2001, la neomamma che abbia intenzione di utilizzare il congedo parentale facoltativo ha l’obbligo di dare al datore di lavoro un preavviso di almeno 15 giorni prima dell’inizio del periodo di astensione, per dargli tempo di riorganizzare il lavoro. Così ha stabilito la Cassazione con la sentenza 16746/2012.
IL CASO
Una lavoratrice neomamma viene licenziata in quanto, secondo il datore di lavoro, si era astenuta dal lavoro in modo ingiustificato, senza aver comunicato a priori la volontà di fruire del congedo parentale facoltativo. La lavoratrice licenziata ricorre ai giudici e vince la causa di primo grado. Ma nella causa d’appello il licenziamento viene giudicato legittimo, perché la lavoratrice madre ha omesso di comunicare al datore di lavoro la volontà di utilizzare il congedo parenterale facoltativo, dimostrando, quindi, di essere una lavoratrice inaffidabile e inconsapevole del diritto del datore di lavoro di esserne informato in tempo utile per la riorganizzazione del lavoro in azienda.
IL PARERE DELLA CASSAZIONE
La lavoratrice neomamma licenziata ricorre in Cassazione, che però conferma che la lavoratrice interessata al congedo parenterale facoltativo ha l’obbligo di comunicarlo a priori al suo datore di lavoro. Inoltre, la Cassazione precisa che: *l’indennità di astensione non può essere riconosciuta per periodi precedenti alla data della comunicazione; *una lavoratrice madre gode certamente di una particolare tutela legislativa, ma può essere licenziata (articolo 54 del decreto legislativo 151/2001) in caso di inadempienza di un obbligo e quindi in presenza di colpa grave; *il datore di lavoro, prima di procedere al licenziamento per giusta causa, deve però considerare se l’utilizzo del congedo parenterale dipenda dalle particolari condizioni psico-fisiche in rapporto alla gestazione e alla maternità.
LA SENTENZA
In questo caso specifico, la Cassazione con la sentenza n. 16746/2012 conferma la legittimità del licenziamento della lavoratrice-madre, in quanto la licenziata non ha prodotto elementi che dimostrassero una relazione fra l’omissione di comunicazione e le sue particolari condizioni psico-fisiche.
APPROFONDIMENTI
*Congedo paternità obbligatorio e facoltativo dopo la riforma del lavoro