Carriera o maternità: le donne scelgono il lavoro

Maternità e lavoro: sembra essere questo difficile connubio un dei principali problemi del nostro paese. Sono molte le mamme che dopo la nascita del primo figlio sono costrette ad abbandonare il posto di lavoro; questo accade anche per la mancanza di strumenti di flessibilità (come part time o telelavoro) di cui le aziende potrebbero essere dotate.

Oggi però affronteremo il discorso maternità parlando di quelle donne che invece per la carriera rinunciano ad avere dei figli: pensate che secondo i risultati di un’inchiesta condotta da Adecco (azienda per la gestione delle risorse umane) su 250 lavoratrice è emerso che ben 3 su 4 sarebbero disposte a rinuncaire alla maternità per la carriera.

Ministero del Lavoro, per il congedo di maternità è vincolante il parere del medico

 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la nota prot. 15/V/0006165/14.01.05.01 del 16 marzo 2011, ha fornito alcuni chiarimento in merito ad un quesito proposto dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Perugia a proposito della proroga del congedo per maternità e del parere medico della ASL con il conseguente provvedimento di interdizione emanato dalle Direzioni provinciali del lavoro.

Come chiarito dal Ministero, l’astensione anticipata e prorogata per maternità, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 151/2001, è già dettagliatamente disciplinata dall’articolo 17, commi 2, 3 e 4 del medesimo decreto.

Inps, lavoratori del tessile e il ricalcolo delle prestazioni economiche

 Il maggiore istituto previdenziale del settore privato, con la circolare n. 57 del 28 marzo 2011, ha comunicato alcune precisazioni a proposito del ricalcolo delle prestazioni economiche per i lavoratori del settore tessile sulla quota, a suo tempo corrisposta, della quota definita come una tantum.

In effetti, secondo la circolare Inps, gli arretrati retributivi previsti dall’Accordo 9 luglio 2010 per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro per l’industria tessile, abbigliament e moda (Euro 40,00 lordi per il periodo 1° aprile 2010 al 31 maggio 2010 come dall’allegato della predetta circolare) sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di congedo matrimoniale e di integrazione salariale.

Inps, rivalutato l’assegno di maternità di base

Per prima cosa ricordiamo che esistono due differenti tipologie dell’assegno di maternità, ovvero l’assegno di maternità dello Stato e quello concesso dai  comuni.

Nel primo caso, assegno di maternità dello Stato è una prestazione previdenziale a carico dello Stato ed è erogata e concessa direttamente dall’Inps mentre l’assegno di maternità dei Comuni è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall’Inps in presenza di determinati requisiti reddituali.

L’Inps ha reso noto che, in base alle variazioni degli indici di riferimento dell’Istat, è stata deciso un aumento dell’importo dell’assegno di maternità per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento relativi al periodo dal primo gennaio del 2011 al 31 dicembre dello stesso anno.

Per l’anno in corso, quindi, tale importo è pari ad 316,25 euro mensili per complessive cinque mensilità pari a 1.581,25 euro totali.

Lavoro e maternità: è possibile conciliare entrambe le cose?

 Nella vita di una donna sono molte le priorità. Una fra queste è quella di diventare madre. E’ possibile, però, conciliare il proprio lavoro con la tanto desiderata maternità?

A quanto pare, in Italia sì, come si è potuto dimostrare attraverso uno studio realizzato da Concetta Rondinelli e Roberta Zizza, due economiste della Banca d’Italia soffermandosi tuttavia su alcuni aspetti molto importanti.

Il primo è rappresentato dal fatto che i primi due anni che seguono la nascita del figlio sono lavorativamente parlando, comunque un ostacolo. Soltanto dopo i due anni si ha una maggiore possibilità di poter lavorare. Il secondo è costituito dal fatto che più aumenta il numero dei figli, più si riducono le possibilità di lavorare.


La tutela del licenziamento delle lavoratrici madri

Il nostro ordinamento protegge la funzione familiare della donna e per questo motivo ha predisposto una serie di tutele dal licenziamento durante la maternità.

In effetti, a questo riguardo le disposizioni legislative sono diverse.

Possiamo, a questo riguardo, ricordare il decreto n. 198 del 2006 o il decreto n. 151 del 2001 che vietano l’inserimento di particolari clausole nel contratto di lavoro quali il nubilato o il licenziamento in prossimità di tali eventi.

Il legislatore prevede delle eccezioni per le giustificazioni tipiche ed espressamente richieste dalle norme con onere della prova a carico del datore di lavoro.

Per questa ragione il datore di lavoro non può licenziare la lavoratrice nell’inizio del  periodo di gestazione e fino al compimento di un anno di età del bambino.

Esenzione studi di settore alle lavoratrici libere professioniste in maternità

È stata presentata una proposta di legge alla Camera dei Deputati di iniziativa del deputato Mosca in materia di applicazione degli studi di settore alle lavoratrici libere professioniste in caso di maternità.

Premesso che gli studi di settore possono essere definiti come un metodo a base statistica per il calcolo dei ricavi o dei compensi presunti dell’attività di ogni impresa o professionista.

Grazie a questo meccanismo è possibile fotografare il giro d’affari presumibile di commercianti, artigiani e professionisti e ne stabiliscono l’imponibile fiscale.

Insegnanti precari, il congedo parentale deve essere pieno

Lavorare con un contratto a tempo determinato non riduce le tutele: ecco in sostanza cosa stabilisce la corte di Cassazione.

Gli insegnanti precari, sebbene in contratto a tempo determinato, godono dello stesso trattamento dei loro colleghi occupati a tempo pieno in fatto di congedo parentale e di maternità.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione che ha posto in evidenza il contenuto del contratto nazionale di lavoro del comparto scuola del 2001.

Moms@work: le mamme come risorsa per le aziende

 Part-time meno rigidi, reversibilità della maternità anticipata, possibilità di negoziazione di accordi all’interno dell’azienda, frazionamento dell’orario del congedo facoltativo, accordi aziendali interni più semplici e flessibili, incentivi per l’introduzione di pratiche di flessibilità: sono solo alcune delle richieste e/o delle difficoltà riscontrate dalle aziende nell’attuazione di forme di conciliazione famiglia-lavoro a favore di lavoratrici madri.

Questo scenario è stato censito durante la fase pilota del progetto Moms@work, il primo servizio di intermediazione professionale dedicato alle mamme che lavorano sostenuto e promosso da Gi Group, che presenta i primi risultati nel convegno patrocinato dalla fondazione Gi Group Academy e da AIDP “Moms@work; le mamme come risorse per le aziende” a cui parteciperanno Mara Carfagna, Ministro per le Pari Opportunità, Francesca Pelaia del Dipartimento Politiche per la Famiglia, Giulio Boscagli, Assessore Regionale alla Famiglia, Gianluigi Petteni, Segretario Regionale CISL Lombardia, Stefano Colli-Lanzi e numerose aziende.

Appuntamento per giovedì 24 giugno alle ore 9,15 presso il Palazzo del lavoro di Gi Group in piazza IV Novembre 5 a Milano.

Congedi parentali, in arrivo nuova direttiva europea

Il 18 marzo scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il testo della nuova Direttiva europea sui congedi parentali (Direttiva n. 2010/18/EU dell’8/3/2010).

La nuova direttiva intende migliorare la legislazione comunitaria vigente in tema di protezione della maternità e congedo parentale.

Non solo, la Commissione suggerisce di valutare la possibilità di introdurre nuove forme di congedo per ragioni familiari, quali il congedo di paternità, il congedo in caso di adozione e il congedo per cure prestate ai familiari.

La Direttiva stabilisce che il congedo parentale è concesso per un periodo minimo di quattro mesi e, per promuovere la parità di opportunità e di trattamento tra uomini e donne, andrebbe previsto, in linea di principio, in forma non trasferibile.

Friuli Venezia Giulia: contributi per sostituzione liberi professionisti

 La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di permettere la conciliazione tra il lavoro dei liberi professionisti, e le loro esigenze ed i loro bisogni in materia di paternità e di maternità, ha provveduto a stanziare dei contributi finalizzati alla sostituzione del libero professionista dal posto di lavoro non solo per maternità e paternità, ma anche per i servizi assistenziali e socio-educativi domiciliari nei confronti dei minori con handicap grave, per i servizi ricreativi ed educatici extrascolastici, e per la custodia socio-educativa. Alla misura possono accedere i professionisti e le professioniste, iscritti ad ordini o collegi professionali, oppure iscritti ad Associazioni appartenenti ad un apposito registro regionale. Il richiedente deve essere residente nel Friuli Venezia Giulia, deve prestare attività in forma individuale, e deve avere un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore ai 30 mila euro; tale limite scende però a 20 mila euro in caso di famiglia monogenitoriale.

Il lavoratore all’estero, la previdenza nell’Unione Europea

Uno degli obiettivi del trattato di Roma, in modo particolare l’articolo 51, mira alla salvaguardia sociale di ogni lavoratore dell’Unione Europea che presta la propria attività in un Paese terzo.

Nell’Unione Europea si è sempre più affermato il principio della tutela sociale al fine di favorire la libera circolazione di lavoratori attraverso le disposizioni contenute nel regolamento n. 1408/71 e successivamente modificato dal regolamento n. 574/72.

In sostanza, si è affermato un sistema di coordinamento dei sistemi di sicurezza nazionali che prevedono per i lavoratori migranti il cumulo, la cosiddetta totalizzazione, di tutti i periodi di previdenza sociale sia per la maturazione e la conservazione delle prestazioni sia per il calcolo delle eventuali quote retributive spettanti.

Governo: pari opportunità e parità trattamento uomini e donne

 Dal prossimo 20 febbraio entrerà in vigore il decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 5 per l’attuazione della direttiva 2006/54/CE, relativo al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

Infatti, il Consiglio dei Ministri ha fatto pubblicare il decreto sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2010.

Il decreto legislativo afferma che per discriminazione si deve intendere ogni trattamento  meno  favorevole  in  ragione dello stato di gravidanza, di maternità o paternità.

Per questa ragione è vietata qualsiasi discriminazione, sotto qualsiasi forma,  per accedere ad un diritto e dovere fondamentale come il lavoro: dalla forma subordinata a quella autonoma.

Lavoro uomini e donne: parità in Italia solo nel 2033

 Negli Stati Uniti è stata raggiunta quest’anno sul mercato del lavoro la parità tra uomo e donna; negli States, infatti, per ogni due occupati uno è donna e l’altro è uomo, mentre in Italia il divario è ancora ampio anche se si sta lentamente restringendo. Ad affermarlo è la Federazione nazionale dei dirigenti e dei quadri professionali, Manageritalia, la quale sottolinea come nel nostro Paese, alla fine dello scorso anno, sul totale della forza lavoro complessiva solamente il 40,7% era costituito dalle donne. In Italia il raggiungimento della parità tra uomo e donna sul mercato del lavoro rappresenta un obiettivo difficile da raggiungere; ci vorrà infatti molto tempo visto che, a differenza di tanti altri Paesi industrializzati è più difficile per la donna conciliare il lavoro con la cura della famiglia anche perché mancano, o sono carenti, strumenti adeguati in grado di permettere al lavoro femminile di esprimersi al meglio e di dare quel contributo determinante in una società dove, tra l’altro, regnano ancora, purtroppo, le discriminazioni.