Per sostituire le lavoratrici o i lavoratori assenti dal lavori in congedo di maternità, di paternità e parentale ai sensi del decreto n. 151/2001 il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o temporaneo.
Possono accedere a questo beneficio i datori di lavoro di qualsiasi settore e aventi un organico al momento dell’assunzione inferiore a 20 dipendenti e i datori di lavoro privati, aventi forma di impresa, in cui operino lavoratrici autonome quando la sostituzione riguardi le stesse lavoratrici autonome.
La legge prevede, nelle aziende con meno di venti dipendenti, uno sgravio contributivo del 50% qualora si proceda all’assunzione di personale con contratto a tempo determinato. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l’impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.