Modalità di rilascio del nulla osta per extracomunitari nel settore spettacolo

 I lavoratori dello spettacolo, cioè i soggetti che stabilmente e professionalmente svolgono attività destinate alla realizzazione di spettacoli,  possono essere assunti direttamente con le modalità previste per tutti gli altri lavoratori subordinati.

Per i lavoratori subordinati  cittadini di Paesi della Comunità europea si applicano le modalità di assunzione previste per i lavoratori italiani, mentre per quelli extracomunitari si deve seguire una procedura particolare, cioè richiesta scritta di nulla osta alla Questura.

Iniziative di supporto ai familiari delle vittime degli infortuni sul lavoro

La Direzione provinciale del lavoro di Modena ha siglato il 1° marzo del 2011, con Prefettura-UTG di Modena, la Provincia di Modena, l’Inail, l’azienda USL di Modena e e l’azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, un protocollo d’intesa per le iniziative di supporto ai familiari delle vittime di infortuni nei luoghi di lavoro.

In questa intesa le parti hanno convenuto che, qualora nella provincia di modena dovessero verificarsi incidenti mortali sul luogo di lavoro o comunque occasionati dalla prestazione di attività lavorativa, la Prefettura, l’Inail, la provincia, la Asl e la Direzione provinciale del lavoro avranno distinti ed rilevanti compiti.

Conciliazione orari lavoro-famiglia, raggiunta l’intesa

 È stata approvata la bozza sulle linee guida per la conciliazione tra tempo di lavoro e quello di famiglia che era stata presentata dal Ministero del Lavoro alle parti sociali alcune settimane fa.

È un importante passo che permette di finalizzare e favorire la conciliazione tra tempo di lavoro e tempo di famiglia, attraverso la modulazione e la flessibilità dell’orario di lavoro.
Già nei giorni scorsi il ministro del lavoro Maurizio Sacconi si era dimostrato abbastanza fiducioso

costituisce una discussione di base rivolta alle parti affinché si trovi un’intesa. Spero che il 7 marzo che anticipa la data emblematica dell’ 8 marzo, possa esserci l’intesa

L’accordo pone in evidenza i diversi strumenti disponibili al fine di favorire la conciliazione delle diverse esigenze toccando differenti aspetti: dai criteri di valutazione della produttività ai congedi parentali, dal telelavoro ad un uso più oculato e flessibile dell’orario di lavoro fino ad arrivare a definire anche il welfare aziendale.

Personale non medico: orario di lavoro ed obblighi contributivi

 L’ARIS, Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari, ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in merito alla regolamentazione dell’attività intramoenia per il personale sanitario non medico cioè infermieri, tecnici di radiologia o di  laboratorio,  logopedisti e fisioterapisti per i quali non sussiste un apposito albo professionale.

In particolare, l’Aris chiede se, nello svolgimento dell’attività intramoenia, sia possibile:
non assoggettare i compensi derivanti dalle predette prestazioni agli obblighi contributivi tipici del rapporto di lavoro subordinato;
– ritenere le prestazioni in oggetto escluse dall’ambito di applicabilità delle limitazioni in materia di orario di lavoro (riposi giornalieri, settimanali, straordinario ecc.) di cui al Decreto legislativo n. 66 del 2003.

Mancato godimento dei permessi retribuiti: precisazioni

 Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro,  ha avanzato richiesta di interpello al Ministero del lavoro in ordine alla problematica concernente il mancato godimento o pagamento, entro le scadenze indicate dai CCNL, dei permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) e per ex festività.

Il Ministero del lavoro con risposta ad interpello dell’8 marzo 2011 n. 16 hariepilogato che i permessi per Riduzione di Orario di Lavoro sono fonte contrattuale che consente al lavoratore di astenersi dall’espletamento della prestazione lavorativa, senza tuttavia subire una decurtazione sulla misura della retribuzione.

Inps, il cumulo del lavoro prestato all’estero

Per gli effetti normativi derivanti dall’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, l’Inps, mediante la sua circolare n. 41 del 25 febbraio 2011, ha informato le proprie strutture e i lavoratori interessati che per l’accredito e il riscatto, rispettivamente, dei periodi corrispondenti al congedo di maternità ed al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, è superata la condizione dei cinque anni di contribuzione effettiva italiana richiesti all’atto della domanda.

L’inps, mediante la sua circolare, ricorda che dal 1° maggio del 2010 le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell’Unione europea, costituite dai regolamenti CEE nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972, sono state sostituite dalle norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009.

Adesione ai Fondi Interprofessionali: effetti

 Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali con risposta ad interpello del 3 marzo 2011 n. 7, ha reso noto gli effetti derivanti dall’adesione ad un Fondo interprofessionale ex art. 118 L. n. 388/2000 da parte di un datore di lavoro non aderente al contratto collettivo nazionale.

L’ANISA (Associazione Nazionale Imprese di Sorveglianza Antincendio) ha chiesto al Ministero del lavoro, in particolare, se l’adesione al Fondo implichi l’automatica applicazione dell’intero contratto collettivo nazionale, sia nella sua parte economico-normativa, che obbligatoria (in virtù della norma di cui all’art. 3 del D.L. n. 71/1993, come modificato dall’art. 10 L. n. 30/2003) che subordina, per le imprese artigiane, commerciali e del turismo, il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi all’applicazione dei contratti collettivi.

Superamento dei limiti del lavoro part-time in edilizia

 Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali con risposta ad interpello del 3 marzo 2011 n. 8, ha reso noto la risposta al quesito  avanzato dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE).

Questo interpello riguarda il superamento del numero massimo di lavoratori part-time contrattualmente previsto, ai sensi del richiamato art. 3, cioè se tale superamento possa determinare il mancato rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Orario di lavoro: Ministero punta a nuove forme di flessibilità

 Il Ministero del Lavoro vuole “riformare” nel nostro Paese sia le condizioni di flessibilità a livello occupazionale, sia gli orari di lavoro in modo tale da agevolare i tempi di lavoro con quelli da dedicare alla famiglia. Insomma, in accordo con quanto dichiarato in questi ultimi giorni dal Ministro Sacconi, la proposta è quella di andare a definire un nuovo welfare sia attraverso la definizione di nuovi regimi contrattuali, sia andando in particolare ad agevolare le mamme ed i papà che lavorano e che magari da poco hanno avuto un bambino. Tra le proposte sul tavolo, in particolare, c’è quella per cui, al posto del congedo parentale, la neo mamma o il neo papà possa continuare a lavorare fruendo del telelavoro.

Ministero del lavoro, protocollo d’intesa per le attività di conciliazione

 Il Ministero del lavoro ha stipulato un protocollo d’intesa per le attività di conciliazione con i consulenti del lavoro dando via alle disposizioni contenute nel Collegato del lavoro, legge 183/2010.

Il documento contiene principi per redigere il regolamento necessario al lavoro delle Commissioni che sono istituite presso i Consigli provinciali. L’intesa ribadisce anche il ruolo di vigilanza e coordinamento per gli aspetti organizzativi del CNO verso le commissioni dei CP oltre a istituire il tavolo congiunto semestrale per il monitoraggio e il coordinamento.

Ricordiamo che l’articolo 76 del decreto legislativo n. 276/2003 indica, tra gli organi abilitati alla costituzione della commissione di certificazione, i Consigli Provinciali dei consulenti del lavoro, di cui alla legge 11 gennaio 1979 n. 12. In effetti, si stabilisce che le commissioni di certificazione operano nell’ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro con l’attribuzione a quest’ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi.

Incentivi per incrementi della produttività, alcuni casi particolari

La circolare congiunta del Ministero del Lavoro e dell’Agenzia delle Entrate in merito all’articolo 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, ovvero sull’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività ha evidenziato alcuni casi particolari.

Secondo gli estensori della circolare, un caso specifico è rappresentato dall’istituto della somministrazione di lavoro. Si ricorda, al riguardo, il disposto di cui all’articolo 23 del decreto 276 del 2003, ovvero i contratti collettivi applicati dall’utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa.

Impianti audiovisivi in azienda: imposta di bollo

Il Ministero del Lavoro, con nota dell’17 febbraio 2011 n. 4016, rende noto la risposta su un quesito posto dallo stesso Ministero del Lavoro all’Agenzia delle Entrate.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale delle istanze presentate dal datore di lavoro al fine di ottenere l’autorizzazione ad installare impianti ed apparecchiature audiovisive in azienda, nonché del relativo provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla Direzione provinciale del Lavoro.

Il Ministero del lavoro faceva leva sull’art. 41 della Legge 300 del 1970, seguita inoltre dalla legge 11 agosto 1973 n. 533,  la quale ha previsto  la gratuità fiscale del processo del lavoro e previdenziale.

Oscillazione del tasso medio di tariffa INAIL

Dopo i primi due anni di attività di un azienda, l’INAIL può applicare una riduzione del tasso medio di tariffa ai datori di lavoro in possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC) e di due requisiti:

–   devono essere in regola con le disposizioni di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro

–  devono essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi

Il Ministero del Lavoro, con DM 3 dicembre 2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 febbraio 2011 n. 38, ha confermato le percentuali di riduzione del tasso medio di tariffa stabilite con precedente delibera INAIL del 21 aprile 2010 n. 79.