Il Ministero del Lavoro, con circolare dell’18 febbraio 2011 n. 6, ha reso noto i criteri e le modalità per il riconoscimento degli enti ed associazioni di promozione sociale che svolgono attività di evidente funzione sociale.
Lo Stato concede contributi agli enti e associazioni a carattere nazionale che, secondo le finalità statutarie, si prefiggono lo scopo di promuovere l’attuazione di diritti costituzionali relativi all’uguaglianza di dignità e di opportunità e di rimuovere ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini in condizione di marginalità sociale (art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 476/1987).
La concessione del suddetto contributo è condizionata al possesso da parte degli enti e delle associazioni del requisito di svolgere attività a livello nazionale ed avere sedi presenti e operanti da oltre tre anni in almeno dieci regioni.