Istruzioni per il riconoscimento dell’evidente funzione sociale

 Il Ministero del Lavoro, con circolare dell’18 febbraio 2011 n. 6, ha reso noto i criteri e le  modalità per il riconoscimento degli enti ed associazioni di promozione sociale che svolgono attività di evidente funzione sociale.

Lo Stato concede contributi agli enti e associazioni a carattere nazionale che, secondo le finalità statutarie, si prefiggono lo scopo di promuovere l’attuazione di diritti costituzionali relativi all’uguaglianza di dignità e di opportunità e di rimuovere ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini in condizione di marginalità sociale (art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 476/1987).

La concessione del suddetto contributo è condizionata al possesso da parte degli enti e delle associazioni del requisito di svolgere attività a livello nazionale ed avere sedi presenti e operanti da oltre tre anni in almeno dieci regioni.

Incrementi di produttività, chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro

L’Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro, allo scopo di offrire tutti i necessari chiarimenti in relazione all’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, hanno deciso di emanare una circolare congiunta il 14 febbraio 2011.

I due organismi chiariscono che, per quanto concerne il periodo d’imposta 2011, l’articolo 53 del decreto n. 78 del 2010 ha previsto l’applicazione del regime dell’imposta sostitutiva, entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi, in favore dei lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore all’importo di 40.000 euro.

Si rileva preliminarmente che, pur mancando nella norma di proroga il richiamo alla facoltà concessa al dipendente di rinunciare espressamente al regime della tassazione sostitutiva, l’opzione deve ritenersi applicabile anche nel periodo d’imposta 2011.

Ministero del lavoro e il potere del personale ispettivo

Il Ministero del lavoro, attraverso la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, ha diffuso un interessante interpello che intende chiarire, in caso di inottemperanza al decreto del giudice, i poteri del personali ispettivo.

L’interpello, n. 5/2011, nasce da una richiesta del Sindacato Nazionale Assotrasporti che intendeva conoscere il parere della Direzione in ordine ai poteri del personale ispettivo in caso di inottemperanza al decreto del giudice con cui viene ordinato al datore di lavoro di cessare la condotta antisindacale, nelle more del giudizio ex art. 650 c.p., con cui si punisce la inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

La Direzione del ministero, nella risposta all’interpello, intende fare riferimento alle ipotesi in cui il personale ispettivo venga a conoscenza dell’inottemperanza da parte del datore di lavoro del decreto dell’Autorità giudiziaria, prima che venga definito il procedimento penale ex art. 650 c.p. con cui il giudice potrebbe irrogare, al medesimo datore inadempiente, la sanzione dell’arresto o dell’ammenda.

Ministero del lavoro, la genuinità negli appalti

Il Ministero del lavoro è intervenuto nella delicata normativa che regola l’appalto e il subappalto, in modo particolare chiarendo alcune disposizioni.

Il Ministero,  tenendo conto del ricorso sempre più frequente di questo strumento di lavoro attraverso processi di esternalizzazione e della complessità intrinseca della legislazione e delle fonti di riferimento in materia, ha deciso, con la circolare n. 5 dell’11 febbraio 2011, di effettuare una ricognizione delle principali problematiche che gli operatori incontrano nel ricorrere all’appalto e ha voluto fornire indicazioni e chiarimenti in merito alla sua corretta gestione.

Il ministero interviene chiarendo i criteri che occorre tenere presente per qualificare come genuino un appalto oltre agli obblighi di carattere retributivo connessi all’utilizzazione dell’istituto e fino ad arrivare al valore degli appalti e i criteri di scelta dei contraenti.

I lavoratori e la partecipazione all’impresa

Da diverso tempo si discute sul nuovo ruolo dei lavoratori nell’impresa al fine di incrementare la produttività dell’intero sistema economico.

Su questo argomento esistono diverse proposte di legge che intendono disciplinare la materia. In particolare, la proposta del deputato Volontè intende definire alcune norme in materia di partecipazione agli utili da parte dei lavoratori dipendenti delle piccole imprese.

In effetti, le piccole imprese artigiane e agricole, ovvero le realtà economicche che hanno un numero di dipendenti non superiore a dieci, sono quelle più colpite dalla crisi economica e che hanno la necessità di utilizzare, sempre di più, strumenti di questo tipo allo scopo di tutelare le proprie quote di mercato.

La partecipazione dei lavoratori, secondo la proposta di legge, è assicurata dalla forma di contratto di associazione in partecipazione.

Dal ministero del Lavoro chiarimenti sul 5 per mille

Il ministero del Lavoro interviene sul 5 per mille dei lavoratori dipendenti in sede di dichiarazione dei redditi e pone in evidenza gli obblighi di rendicontazione in carico agli enti del Terzo settore.

In primo luogo, il ministero ribadisce che l’obbligo di rendere conto della destinazione delle quote del 5 per mille dell’Irpef riguarda esclusivamente le somme percepite a partire dall’anno finanziario 2008, cioè le somme destinate dai contribuenti con la dichiarazione dei redditi 2007.

Non solo, l’obbligo coinvolge gli Enti che hanno percepito somme superiori a euro 15.000,00.

Tutti gli altri che hanno percepito importi inferiori sono tenuti solamente alla rendicontazione e alla custodia di tale documentazione presso la sede legale per un periodo di dieci anni. Tutta la documentazione deve essere tenuta a disposizione per eventuali verifiche.

L’Inail e lo stress da lavoro correlato

Il nostro Legislatore, dal mese di gennaio 2011, obbliga le imprese a rivedere il documento di valutazione del rischio e ha emesso una serie di documenti che permettono di definire i principi e le procedure per valutare le cause dello stress.

In effetti, sul posto di lavoro i carichi di tensione sono, spesso, all’ordine del giorno: turni troppo lunghi, dissidi con i colleghi e l’ansia da prestazione sono elementi che mettono a rischio il benessere del luogo di lavoro.

In base alla circolare del 18 novembre 2010 del ministero del Lavoro, le aziende saranno obbligate per legge a misurare il livello di stress dei propri dipendenti.

Il documento emesso dal ministero contiene le linee guida necessarie per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, così come previsto dal Testo unico 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro.

DURC, la responsabilità della pubblica amministrazione

A volte può succedere di non possedere tutta la documentazione per completare l’iter richiesto per ottenere il DURC, documento valido per partecipare alle gare indette dall’Amministrazione stessa.

Ad esempio, può succedere, ed è successo, che il DURC disponga dell’attestazione della regolarità contributiva di un ente ma non di un altro.

A questo riguardo ricordiamo che il DURC deve raccogliere le informazioni inerenti alla sua attività fornite dall’Inail e dall’Inps.

In base al decreto 24 ottobre 2007, articolo 8, e secondo le precisazioni contenute nella Circolare del Ministero del lavoro del 30 gennaio 2008, ai fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile.

Collegato lavoro, in scadenza i ricorsi per i contratti a termine

Il Collegato lavoro pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2010 n. 262 ha definito una nuova procedura per gli eventuali ricorsi sulle interruzioni dei rapporti di lavoro entro i nuovi termini di legge, ovvero 60 giorni dal licenziamento per i contratti accesi, 23 gennaio 2011 per quelli già conclusi alla data del 24 novembre 2010: 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Collegato lavoro.

In effetti, quando è in scadenza un contratto di lavoro a tempo determinato e sussistono motivazioni per considerare lo stesso illegittimo è possibile ricorrere avverso l’interruzione, o licenziamento, nei limiti dei sessanta giorni previsti.

Il termine dei sessanta giorni, dalla comunicazione scritta dell’interruzione o licenziamento, è un tempo assoluto e inderogabile pena la decadenza di qualsiasi pretesa.

Lavoro, chiarimenti per l’incontro tra domanda e offerta

In arrivo dal Ministero del Lavoro, attraverso la circolare n. 3 del 13 gennaio 2011, alcuni chiarimenti operativi in merito al regime di autorizzazione all’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

La circolare intende far luce su alcune norme aspetti presenti nella legge 4 novembre 2010 n. 183, ovvero il Collegato lavoro, all’articolo 48.

L’articolo 48 del Collegato lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2010 n. 262, modifica gli articoli 4, 5, 6 e 15  del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 in materia di regime autorizzatorio degli operatori del mercato del lavoro.

Il Ministero ricorda che le disposizioni contenute nell’articolo 48, in particolare al comma 2, della legge n.183 non ha modificato l’impianto normativo in materia di obblighi per le Agenzie del lavoro.

Emilia Romagna, proroga ammortizzatori sociali 2011

La regione Emilia Romagna, secondo quanto stabilisce l’accordo con le parti sociali siglato lo scorso 23 dicembre 2010, conferma la proroga degli ammortizzatori sociali per il 2011.

In questi giorni la regione fornisce le prime indicazioni operative per la prosecuzione, nel corso del 2011, degli interventi di ammortizzatori sociali in deroga di cui alla DGR 692/2009 in attesa dei chiarimenti del Ministero del Lavoro.

Al punto 3 del verbale di accordo sottoscritto dalle parti sociali si concorda di utilizzare la cassa integrazione in deroga.

In attesa di un orientamento formale da parte del Ministero del Lavoro si consente alle imprese interessate di accedere alla deroga anche oltre i 20 giorni dall’accordo sindacale in azienda.

La regione ricorda che le  imprese che hanno utilizzato integralmente gli strumenti di sostegno al reddito non in deroga hanno titolo per accedere alle prestazioni in deroga.

Fondo politiche sociali, in Gazzetta Ufficiale i decreti di riparto

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2011 i Decreti Interministeriali del 4 ottobre 2010, con i quali vengono ripartite, fra le Regioni e le Province autonome, le risorse del Fondo Nazionale per le politiche sociali e del Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2010.

Le somme ripartite vengono liquidate agli enti destinatari al netto delle somme relative all’annualità 2010 già anticipate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 35725, del 7 maggio 2010, registrato dalla Corte dei conti il 21 maggio 2010.

È opportuno ricordare che il  mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta  la revoca dei  finanziamenti.

Inpgi, respinte le proposte della gestione separata

I Ministeri del Lavoro e dell’Economia hanno respinto con parere sfavorevole all’approvazione, le due delibere approvate dal Comitato amministratore della Gestione separata del 18 marzo 2010 in merito all’esenzione per i redditi fino a 3000 euro e la restituzione dei contributi a 65 anni per gli iscritti.

Le due proposte approvate dall’organismo di categoria riguardavano l’esenzione dall’obbligo di versare i contributi all’Inpgi 2 per i giornalisti liberi professionisti con o senza partita Iva che, nell’esercizio di attività giornalistica autonoma, percepissero  un reddito annuo  inferiore a  3.000 euro e l’ampliamento dei casi in cui attualmente è possibile la restituzione dei contributi una volta compiuti i 65 anni di età.

Regione Friuli, ammortizzatori sociali in deroga per il 2011

Raggiunto un accordo sugli ammortizzatori sociali in deroga nella regione Friuli Venezia Giulia per l’anno 2011.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con una nota in data 3 dicembre 2010 ha precisato che la regione Friuli Venezia Giulia può stipulare l’accordo relativo alla concessione degli ammortizzatori in deroga per l’anno 2011, cosa avvenuta poi a fine dicembre 2010.

Grazie all’intesa raggiunta vengono estesi anche per l’anno 2011 i criteri e le modalità di utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga adottati nel 2010.

In particolare, per quanto riguarda la durata dei trattamenti si conferma la durata massima di sei mesi per i trattamenti di mobilità in deroga e di 1038 ore totali per ciascun lavoratore (669 ore in caso di lavoratori a tempo parziale fino a venti ore lavorative settimanali).