Inps, chiarimenti sul congedo straordinario

Il maggiore istituto previdenziale ha deciso si diffondere un messaggio allo scopo di fornire ulteriori chiarimenti in merito al congedo straordinario, ex articolo 42, comma 5, del decreto n. 151/2001.

In effetti, secondo il messaggio n. 31250 del 10 dicembre 2010, l’istituto previdenziale intende fornire ulteriori delucidazioni in merito al congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del decreto indicato e l’ente competente all’erogazione dell’indennità.

Si ricorda che l’ex articolo 42 prevede che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta.

Si conferma la riduzione contributiva nel settore edile

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2010, il Decreto del 4 ottobre 2010 che conferma la riduzione prevista dall’articolo 29 del  decreto-legge  2 giugno 1995 n. 244, convertito con  modificazioni dalla  legge  8 agosto 1995 n. 341, anche per l’anno 2010 nella  misura dell’11,50 per cento.

Il nuovo decreto tiene conto delle rilevazioni elaborate  dagli  Enti  interessati sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile nel  periodo  di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 29 della  legge n. 341 del 1995.

Secondo queste rilevazioni si evidenzia che, nonostante  nell’anno  2009 si  sia  registrata  una  crisi   dell’edilizia, l’ammontare del gettito contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva nella misura  dell’11,50 per cento, fissata  con il decreto ministeriale 16 luglio 2009.

Le sanzioni civili in caso di impiego di lavoratori in nero

La legge n. 183/2010 ha modificato la misura delle sanzioni civili in caso di impiego da parte di un datore di lavoro di lavoratori in nero.

In effetti, all’articolo 4, comma 1, della legge sopra indicata ha sostituito il comma 3 del decreto n. 12 del 22 febbraio 2002, convertito con modificazioni dalla legge del 23 aprile 2002 n. 73.

La recente circolare del Ministero del Lavoro, la n. 38 del 2010, pone in risalto la nuova modalità di calcolo delle sanzioni civili.

In sostanza, la nuova disposizione trova applicazione per gli accertamenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del Collegato Lavoro, ovvero 24 novembre 2010, ancorché le stesse si riferiscano a periodi di lavoro irregolare svolti antecedentemente alla riformulazione della norma in parola.

Pensione 2011, deciso l’aggiornamento delle pensioni

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre del 2010 il decreto interministeriale del 19 novembre 2010 del Ministero del lavoro e dell’Economia che determina la perequazione automatica dei trattamenti minimi di pensione e di pensione sociale a partire dal 1° gennaio 2011.

In base alla nuova disposizione, il trattamento minimo sarà un importo mensile lordo pari a 467,43 euro, mentre per le pensioni sociali l’importo mensile sarà di 343,90 euro per 13 mensilità.

La percentuale per il 2010, con effetto dal primo gennaio del 2011, è stabilita in via provvisoria per dare la possibilità agli enti previdenziali, dall’Inps all’Inpdap, di provvedere in tempo utile al rinnovo degli importi pensionistici.

Ministero del Lavoro, le progressioni economiche dei dipendenti

Il Ministero del Lavoro ha provveduto a pubblicare i bandi per l’avvio delle procedure per lo sviluppo economico dei lavoratori appartenenti alle aree funzionali del personale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In arrivo finalmente una buona opportunità per le progressioni economiche.

La procedura definita consente l’accesso alla fascia retributiva immediatamente superiore a quella di inquadramento, nell’ambito del profilo di appartenenza, con decorrenza 1 gennaio 2010.

Alle procedure selettive, così come definite neella documentazione di riferimento, potranno partecipare i dipendenti inquadrati nel ruolo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla data del 1 gennaio 2010, anche se comandati o distaccati presso altre Amministrazioni o in posizione di fuori ruolo.

Cassa integrazione in deroga anche per i giornalisti

L’Inpgi, l’istituto previdenziale dei giornalisti, ha emesso la circolare n. 11 del 29 novembre del 2010 dove si pone in evidenza la possibilità. anche per i giornalisti, di usufruire la cassa integrazione straordinaria in deroga.

Il presidente dell’Inpgi, Andrea Camporese, ritiene che

Si tratta di un risultato importante che consente anche ai giornalisti dipendenti da quelle aziende in crisi non rientranti nel campo di applicazione della legge 416/81 (il cui ambito di efficacia è limitato alle imprese editrici di quotidiani, di periodici o di agenzie di stampa a carattere nazionale) di accedere al beneficio del trattamento di CIGS. Nei prossimi giorni l’Inpgi invierà ai datori di lavoro una circolare informativa sulla materia.

Inps, chiarimenti su incentivi per l’assunzione

Il maggiore istituto previdenziale italiano, l’Inps, con messaggio n. 29897 del 26 novembre del 2010, fornisce alcune indicazioni ai datori di lavoro che intendono assumere lavoratori titolari dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell’indennità speciale di disoccupazione edile.

Ovvero, così come disciplinati dai decreti interministeriali n. 53343 e n. 53344 del 26 luglio 2010 concernenti i criteri e le modalità per la fruizione degli incentivi economici previsti dall’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, commi 134 e 151.

I decreti sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2010, a firma congiunta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Inps, cambio modalità di attribuzione per le agenzie di somministrazione

Il maggiore istituto previdenziale italiano ha messo a punto una nuova procedura per l’attribuzione e gestione delle posizioni contributive per le agenzie di somministrazione.

La decisione Inps arriva con la circolare n. 149 del 24 novembre del 2010 tanto da definire una nuova modalità di compilazione del flusso UniEmens.

Ricordiamo che le imprese, o agenzie, di somministrazione sono abilitate dal Ministero del lavoro e sono inserite in un apposito albo informatico istituito presso il medesimo Dicastero.

Le agenzie di somministrazione si dividono in due settori: generaliste e specialistiche.

Le agenzie di tipo generaliste sono abilitate a tutte le attività attività sia a tempo determinato sia indeterminato. Al contrario, quelle specialistiche sono state abilitate per svolgere delle attività specifiche.

Apprendistato, la Corte Costituzionale censura la regione Abruzzo

La Corte Costituzionale con sentenza n. 334 del 15 novembre 2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 25, commi 1 e 2, e 28, comma 1, della legge della Regione Abruzzo del 4 dicembre 2009 n. 30 che disciplina l’apprendistato.

La regione Abruzzo, nel suo provvedimento legislativo, ha definito che l’attività di formazione formale esterna all’impresa, correlata all’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione e formazione, è riservata ai giovani ed agli adolescenti che abbiano compiuto i quindici anni di età e che non siano in possesso di una qualifica professionale.

L’attività di formazione è finalizzata all’acquisizione delle competenze di base previste dagli standard formativi regionali dei percorsi di qualifica professionale ai sensi della normativa vigente.

Ministero del Lavoro, indicazioni per lo stress da lavoro correlato

 Il Ministero del lavoro ha fornito, attraverso la lettera circolare del 18 novembre 2010, alcune indicazioni per la corretta valutazione dello stress lavoro-correlato.

La Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro nella riunione del 17 novembre 2010 ha approvato le indicazioni necessarie per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, così come prevede il decreto n.81 del 2008 di cui agli articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e l’articolo 28, comma 1-bis, sempre del medesimo decreto legislativo e successive integrazioni e modificazioni.

Con questa iniziativa il Ministero intende offrire, in anticipo rispetto al termine di legge ad oggi stabilito come termine ultimo il 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro pubblici e privati, agli operatori e ai lavoratori uno strumento di indirizzo ai fini della corretta attuazione delle previsioni di legge in materia di valutazione del rischio, con riferimento alla peculiare e innovativa tematica del rischio da stress correlato al lavoro.

Adozioni internazionali e fruizione dei congedi

Altro quesito interessante che l’associazione nazionale comuni d’Italia, ANCI, ha sottoposto alla Direzione Generale per le Attività Ispettive del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Infatti, l’associazione ha chiesto al Ministero di sapere se nel caso di interruzione della procedura adottiva, con conseguente rientro del lavoratore e senza il verificarsi dell’ingresso del minore in Italia, il relativo periodo di assenza fruito dal dipendente per adempimenti correlatiti alla procedura adottiva possa comunque essere considerato come congedo di maternità.

In effetti, ricordiamo che il lavoratore per svolgere all’estero gli adempimenti correlati alle procedure adottive può ricorrere al congedo di maternità e questo è specificatamente prevista dall’articolo 26 del decreto n. 151/2001, modificato dall’articolo 2 della legge 244/2007.

Scuola materna privata e il lavoro accessorio

Il Ministero del Lavoro, per iniziativa della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, è intervenuta sull’eventuale applicabilità del lavoro accessorio nell’ambito delle scuole materne e private.

In sostanza, la Direzione ha risposto ad un quesito della Federazione Italiana delle Scuole Materne in merito alla possibilità di utilizzazione del lavoro occasionale accessorio all’interno di scuole materne private per la temporanea sostituzione del personale insegnante.

Secondo il parere della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva la risposta è senza dubbio positiva poichè la legislazione attuale consente di ricorrere a questo particolare tipologia di contratto di lavoro.

In effetti, l’attuale dettato legislativo, articolo 70 del decreto n. 276/2003 modificato dalla Finanziaria 2010 (L. n. 191/2009), prevede l’assunzione di lavoratori con contratto di lavoro occasionale accessorio nell’ambito di qualsiasi settore produttivo e, di conseguenza, anche all’interno di scuole materne parificate.

In arrivo il fondo per il diritto al lavoro dei disabili

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2010 il Decreto Direttoriale 6 agosto 2010 con il quale sono ripartite alle Regioni ed alle Province autonome le risorse finanziarie del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con la Legge 12 marzo 1999, n. 68, così come modificata della Legge 24 dicembre 2007 n. 247.

I criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo, che soddisfa, fra l’altro, le richieste di contributo presentate dai datori di lavoro privati che abbiano effettuato assunzioni a tempo indeterminato, sono stati definiti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento CE n. 800/2008, con il Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Contribuzione figurativa integrativa, arrivato il decreto

È arrivato finalmente il decreto per la contribuzione figurativa integrativa a favore di beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010, il Decreto 30 luglio 2010 con le modalità di riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa a favore di beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito non connessi a sospensioni dal lavoro, attuativo dell’articolo 2, commi 132 e 133, della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (finanziaria 2010).