La Corte Costituzionale è stata chiamata a decidere sulla legittimità delle riduzioni degli organici; in effetti, la sezione III bis del Tar del Lazio, dopo aver sospeso il provvedimento di riduzione dell’orario delle lezioni negli istituti tecnici, con ordinanza n. 2227 del 14 marzo del 2011 ha sollevato la questione della legittimità costituzionale dell’art. 64 del Dlgs n. 112/08, con cui è stata disposta una riduzione complessiva nel triennio 2009-2011 del 17% delle dotazioni organiche del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA).
Il Tar del Lazio ha sottolineato che questa norma ha attribuito all’amministrazione una vera e propria delega in bianco in quanto, senza dettare alcun criterio direttivo, ha autorizzato il ministero a determinare ogni modalità su come attuare la riduzione del personale. Non solo, il provvedimento non è nemmeno rispettoso della ripartizione di competenze tra stato e regioni in materia scolastica.
Il Tar del Lazio ha fatto presente che le norme censurate non possono essere ricondotte nei criteri generali attribuite allo Stato, ovvero non sono riconducibili alla categoria delle norme generali sull’istruzione…identificate in quelle che definiscono la struttura portante del sistema nazionale dell’istruzione e che la programmazione della rete scolastica è materia attribuita alla competenza legislativa concorrente tra stato e regioni.
Il Tar del Lazio contesta il provvedimento legislativo che, sotto le mentite spoglie del recupero di efficienza e di efficacia del sistema dell’istruzione, in realtà ha perseguito esclusivamente finalità di contenimento della spesa pubblica, affidando all’amministrazione il potere di ridurre in modo drastico le dotazioni organiche del personale, senza nemmeno peritarsi di definire previamente i criteri per orientare l’esercizio del potere amministrativo.