La legge n. 977 del 17 ottobre 1967 si occupa di tutelare il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti con particolari norme che intendono salvaguardare la salute e la sicurezza dei minori.
La legge in esame ammette l’impiego dei fanciulli e degli adolescenti a patto che siano riconosciuti idonei all’attività lavorativa certificata da una visita medica, articolo 8 della legge n. 977 del 7 ottobre 1967.
In effetti, le visite periodiche sono da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno e devono essere effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente.
Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni dei lavori si deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non può essere adibito.