L’Aspi, il nuovo ammortizzatore sociale che andrà a sostituire l’attuale apparato di sostegni e di sussidi, entrerà in vigore regolarmente il 1 gennaio 2013. Verrà tuttavia allungata di tre mesi l’indennità per quei lavoratori in mobilità che abbiano già compiuto 50 anni, oltre ad attribuire alle parti sociali la possibilità di accorciare i termini per la stipula di un nuovo contratto a tempo determinato, aggirando così il periodo di inibizione di 20 o 30 giorni, qualora lo riterranno opportuno.
mobilità
Procedura di mobilità
La procedura di mobilità è disciplinata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, che precisa come le aziende destinatarie della mobilità abbiano la facoltà di avviare la relativa procedura e stabilire il numero dei lavoratori in esubero, dopo aver esaminato la situazione insieme ai rappresentanti sindacali e di categoria. Al termine della procedura di mobilità, le aziende procedono al licenziamento dei lavoratori e ne comunicano i dati agli Uffici del Lavoro per l’iscrizione nelle liste di mobilità, strumento particolarmente utile per poter favorire la rioccupazione di alcune particolari categorie di lavoratori licenziati.
L’INPS, in proposito, ricorda come i licenziamenti debbano avvenire entro i 120 giorni dalla chiusura della procedura, salvo diversa indicazione. In merito alla procedura di mobilità, la successiva pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 6 del 18/21 gennaio 1999) ha altresì stabilito che deve essere riconosciuto il diritto a percepire le indennità di mobilità anche a quei lavoratori che – pur in assenza delle prescritte procedure di mobilità non attivate a causa del comportamento omissivo del datore di lavoro – possono essere iscritti, a seguito di espressa richiesta, nelle relative liste, “qualora sia accertata la natura collettiva dei licenziamenti, conseguenti alla totale cessazione delle attività aziendali”.
Dall’Inps comunicazioni sui pagamenti delle pensioni e prestazioni in Emilia Romagna per il sisma 2012
In seguito all’evento sismico che ha colpito la Regione Emilia Romagna, il nostro Istituto previdenziale informa, con il messaggio n. 8802 del 22 maggio 2012, che a seguito del sisma che ha colpito i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il 20 maggio 2012, l’Istituto assicura la predisposizione di tutte le misure che si dovessero rendere necessarie per garantire la piena continuità dei pagamenti delle pensioni e delle prestazioni a sostegno del reddito (Cassa integrazione guadagni, disoccupazione, mobilità e le altre prestazioni temporanee) a tutti i beneficiari residenti nelle zone interessate.
Le domande disoccupazione lavoratori sospesi
Dal 1° aprile 2012, la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e ridotti per i lavoratori sospesi e di disoccupazione ordinaria con requisiti normali per gli apprendisti sospesi deve avvenire esclusivamente in via telematica. Nella circolare n. 68 del 14 maggio 2012 vengono fornite le istruzioni per la presentazione delle domande da parte degli utenti abilitati all’accesso alla procedura, quali aziende, consulenti ed enti bilaterali.
La procedura attualmente in uso, “Elenchi Lavoratori Sospesi”, consente, previa identificazione con codice fiscale e PIN attraverso il percorso istituzionale “Servizi on line”-“Per tipologia di utente”, l’acquisizione e la gestione delle dichiarazioni di sospensione da parte degli utenti abilitati all’accesso alla procedura, quali Aziende, consulenti ed Enti bilaterali.
Termina il periodo transitorio del nuovo apprendistato
Dallo scorso 26 aprile 2012 entra pienamente in vigore il Decreto Legislativo n. 167/2011, in materia di Apprendistato e che da questa data sono abrogate le seguenti disposizioni legislative: Legge n. 25/1955 – articoli 21 e 22 della Legge n. 56/1987 – articolo 16 della Legge n. 196/1997 – articoli da 47 a 53 del D.L.vo n. 276/2003. In particolare, l’articolo 23 del decreto legge n. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008 interviene sulla durata del contratto, sulla formazione esclusivamente aziendale, sull’abolizione di adempimenti burocratici e sulle visite mediche pre-assuntive per maggiorenni.
Ricordiamo che il contratto di apprendistato diventa il contratto formativo per eccellenza, assolve sia al diritto dovere di istruzione e formazione (secondo la nuova riforma dei cicli scolatici L. 53/2003 ) sia all’apprendimento professionale anche di specializzazione tecnica superiore.
Il nuovo apprendistato integra tre differenti tipologie contrattuali con una nuova forma: il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale e, infine, il contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (art. 47 Dlgs 276/03).
L’anticipazione oneri indennità di mobilità
L’Inps, con messaggio n. 7215 del 27 aprile 2012, informa che la somma dovuta a titolo di anticipazione sugli oneri per l’indennità di mobilità dai datori di lavoro che attivino la procedura di mobilità – pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti – deve essere versata tramite il modello F24, utilizzando la causale ACIM (Datori di lavoro – anticipazione contributo di ingresso mobilità) nel campo contributo della sezione Inps.
Questa modalità di pagamento sostituisce quindi quello tradizionale con bollettino di conto corrente postale precompilato dalla sede Inps competente. Restano invece invariate le modalità di versamento delle rate del contributo a carico delle aziende per il finanziamento dell’indennità di mobilità, secondo quanto previsto dal documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili.
Il piano Fornero per gli esodati
Dal Ministro del Lavoro Elsa Fornero una proposta originale per tentare di risolvere il problema degli esodati, ovvero quei lavoratori che passeranno dalla cassa integrazione speciale alle liste di mobilità, con una pensione parziale unita ad un reinserimento nel mondo del lavoro.
Infatti, per il Ministro si potrebbe pensare ad una politica basata su incentivi partendo da un re-impiego in forma parziale per cercare di arginare ad un problema che ormai non si può più rimandare. La proposta è del tutto originale perché, insieme al part-time, il lavoratore incasserebbe anche una pensione parziale da integrare con lo stipendio arrivando così a garantire uno stipendio pieno. Non solo, sempre secondo il ministero si potrebbe anche studiare una nuova forma di incentivi che andrebbero applicati allo stesso modo dei lavoratori over 50 con un anno di assunzione.
Indicazioni sulla fruizione della sospensione dagli obblighi occupazionali
La Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha emanato la nota prot. 0005396 del 18 aprile 2012, con la quale fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla sospensione degli obblighi di assunzione previsti dall’articolo 3, comma 5, della Legge n. 68/1999 e dal Decreto Legge n. 5/2012. In particolare, la nota ministeriale riprende la nota del 13 marzo 2012, prot. 3615, con le precisazioni circa la fruizione della sospensione dagli obblighi occupazionali di cui alla Legge n. 68/1999 per il datore di lavoro con unità produttive ubicate in più province.
Le procedure da seguire per ridurre il personale
Qual è la procedura da seguire per ridurre il personale, o meglio quali sono i criteri di scelta per procedere al licenziamento di un lavoratore? La domanda sembra pertinente visto che la Corte di Appello di Salerno, con al sentenza del 7 marzo 2012 n. 1714, ha deciso di intervenire chiarendo alcuni dubbi.
In effetti, il Tribunale di Salerno si è pronunciato contro il licenziamento di un lavoratore intimatogli con comunicazione in data 6 marzo 2009 a seguito di procedura di riduzione del personale conclusasi il 27 febbraio 2009 e determinata, come indicato nella lettera di apertura della procedura di riduzione del personale (del 20 febbraio 2009).
Il requisito territoriale per la maggiorazione della durata dell’indennità di mobilità
La Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in materia di requisito territoriale in fatto di indennità di mobilità; infatti, le Sezioni Unite si richiamano allo stretto collegamento che il legislatore ha istituito tra la percezione dell’indennità e l’iscrizione nelle relative liste, le quali hanno struttura territoriale regionale.
In base a ciò risulta, secondo la Corte, la
volontà del legislatore di dar luogo a una fattispecie costitutiva del diritto alla prestazione previdenziale che si concretizza in una vicenda di rilevanza giuridica “localizzata”, allo scopo di evitare, tendenzialmente, che i lavoratori collocati in mobilità siano costretti a trasferirsi in ambiti diversi dal territorio in cui aveva avuto svolgimento il cessato rapporto di lavoro per cercare altrove una opportunità di ricollocazione
I criteri concessivi dei trattamenti di integrazione salariale
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 7 aprile 2012, il Decreto 13 marzo 2012, n. 64781, con i criteri concessivi per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, per le aziende commerciali con oltre 50 addetti, le agenzie di viaggio e turismo compresi operatori turistici con più di 50 dipendenti e le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.
Le modifiche al lavoro somministrato
Sono state modificate alcuni criteri che aiutano a identificare la natura del lavoro somministrato e tra questi, di certo, una significativa modifica introdotta alla disciplina del decreto legilastivo n. 276/03 dal decreto leg.vo n. 24/2012, circa il rapporto in somministrazione a tempo determinato, concerne l’obbligo delle ragioni che lo giustificano.
Infatti, il comma 4 dell’articolo 20 prevede che la somministrazione di lavoro a tempo determinato é ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore, mentre il comma 5bis prevede un’eccezione a tale regola delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, nel senso che si prescinda dalle stesse se con rapporto somministrasto a tempo determinato risultino assunti lavoratori in mobilità, a norma dell’art.8 comma 2 della legge n.223/91,in cui si stabilisce che i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi.
I punti principali della riforma sul lavoro
Il governo Monti, anche per via delle sollecitazioni del Presidente della Repubblica, ha deciso di presentare un disegno di legge al posto del solito decreto legge allo scopo di favorire una sana discussione parlamentare per l’importanza delle implicazioni sociali derivate dalla riforma.
Il punto più dolente è sicuramente una rivisitazione della norma sui licenziamenti; in effetti, con il provvedimento del governo si estende la possibilità anche per ragioni economiche a fronte di un indennizzo pari, al massimo, a 27 mensilità senza la possibilità di reintegro. Al contrario, per quelli disciplinari o discriminatori rimane la facoltà del reintegro o, in alternativa, l’indennizzo.
Sulle pensioni il ministro Fornero promette il decreto su esodati entro il prossimo 30 giugno
L’impegno sembra preciso tanto che la notizia arriva dalla seconda centrale sindacale italiana, la CISL, che, infatti, ha annunciato la promessa del Ministro del Lavoro Elsa Fornero di un decreto dedicato in modo particolare al tema degli esodati.
Con il termine esodati ci si vuole riferire a tutti quei lavoratori che si trovano in situazioni di mobilità che a fine trattamento non avranno ancora maturato il diritto alla pensione a seguito della riforma del governo.
La notizia arriva nel corso di un convegno organizzato dall’autorevole quotidiano economico nazionale “Sole 24 Ore” e dall’Inps a cui ha partecipato il presidente dell’istituto Antonio Mastrapasqua.
A questo proposito il Ministro Fornero ha precisato
C’è molta ansia da parte di molte persone che hanno accettato di uscire dal lavoro sulla base di una presunzione di un pensionamento non molto distante