L’Inps, con la circolare n. 30 del 2 marzo 2012, fornisce alcuni chiarimenti in merito al computo dell’anzianità aziendale, in caso di successione di appalti, ai fini della concessione di prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, anche in deroga.
Diciamo che l’anzianità aziendale diventa un elemento fondamentale per la concessione di prestazioni a sostegno del reddito di CIGS e di mobilità previsto dall’art. 8 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale, Infatti, si è previsto quale requisito soggettivo un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 90 giorni alla data della presentazione della domanda e l’art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per l’indennità di mobilità, ha posto quale requisito soggettivo un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato.