Il nostro Ente previdenziale, attraverso la sua circolare n. 39 dello scorso 14 marzo 2013, ha descritto in dettaglio la normativa applicabile all’aspettativa in seguito alla nomina a cariche elettive, in particolare per la nomina ad assessore regionale.
La circolare pone in evidenza, nella prima parte, la diversa normativa applicabile risalendo fino alla legge 300/1970, meglio nota come Statuto dei lavoratori. Infatti, all’articolo 31 della legge si stabilisce che tutti i lavoratori che sono eletti membri del Parlamento o di assemblea regionale o che ricoprono altre funzioni pubbliche elettive, possono essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.