l’Inps, con la circolare n. 30 del 3 marzo 2010, fornisce ulteriori istruzioni sulle modalità di liquidazione delle indennità di malattia e maternità, a pagamento diretto, in favore dei lavoratori dipendenti non agricoli con contratto di lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto).
Il contratto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale si contraddistingue, rispetto al contratto di lavoro a tempo pieno, per la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro. La retribuzione corrisposta al lavoratore nel periodo di paga preso a riferimento per il calcolo delle indennità di malattia e maternità risulta già di per sé ridotta.
Nell’ipotesi in esame, quindi, troveranno applicazione i criteri di calcolo adottati per i lavoratori full time con circolare 94/2009.