Dal primo gennaio 2012 si cambia pagina; infatti, da quella data i contribuenti minimi che non rientrano nei superminimi, ossia forfait del 5%, ritornano contribuenti normali ai fini IVA.
Per questa ragione, in sede di dichiarazione, è necessario , per i contribuenti in regime normale Iva che erano già attivi nel 2011, se dal 2012 passano al nuovo regime dei superminimi (forfait del 5%), nel modello Iva 2012 devono compilare il rigo VA14 barrando la casella relativa.
Ricordiamo, ad ogni modo, che i “vecchi minimi” sono le persone fisiche che hanno iniziato l’attività prima del 2008 e che devono determinare l’eventuale Iva detraibile sulle merci in rimanenza e sui beni strumentali.
L’Iva per la rettifica dovuta dai contribuenti che, da soggetti “normali” Iva sono passati, dal 2008 al 2011, al regime dei minimi, doveva essere versata come prima o unica rata entro il termine previsto per il versamento del saldo Iva per l’anno precedente a quello di applicazione del regime; le rate successive, invece, dovevano essere versate entro i termini del saldo dell’imposta sostitutiva dell’Irpef.