La recente manovra finanziaria ha introdotto diverse novità modificando l’articolo 47 del D.P.R. n. 639/1970; in effetti, il nuovo testo detta diverse disposizioni in fatto di prescrizione introducendo il termine dei cinque anni.
Infatti, ora con l’articolo 47 bis si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorchè non liquidati e dovuti a seguito di una pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici nonché delle prestazioni della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.