Il legislatore, nelle recenti decisione, ha disposto che anche le collaborazioni con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà e dell’impresa familiare di cui all’art. 230 bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi possono rientrare tra la fattispecie del lavoro occasionale e accessorio.
Ricordiamo che il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità alla qualità del lavoro prestato.