Dall’anno corrente entrano in vigore le nuove norme relative alla pensione di reversibilità con l’obiettivo di evitare abusi e matrimoni di comodo. In questo contesto si trovano i matrimoni contratti a tarda età e solo per beneficiare l’assegno di reversibilità.
pensione di reversibilità
I destinatari della nuova pensione ai superstiti
L’articolo 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011 , n. 98 convertito dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 (pubblicata in G.U. 16 luglio 2011, n. 167) prevede che i destinatari della normativa richiamata sono il coniuge, il coniuge separato legalmente o divorziato, titolare dell’assegno di cui all’art. 5 della legge 898/1979, superstiti, di assicurato o pensionato deceduto a decorrere dal dicembre 2011.
Il diritto a pensione per il coniuge superstite è automatico. Nessuna condizione soggettiva è richiesta per il conseguimento del diritto a pensione da parte del coniuge dell’assicurato o del pensionato deceduto.
Si ricorda che la pensione spetta anche al coniuge separato. Se però, la separazione è a lui/lei “addebitabile”, avrà diritto alla pensione solo nel caso in cui risulti titolare di assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale. (Sentenza Corte Costituzionale 286 del 08.07.1987, A.U. pag. 1942; circolare n. 246 del 22 ottobre 1987 e n. 277 del 28 febbraio 1989).
La nuova pensione ai superstiti
Il nostro Istituto previdenziale ricorda che con il DL 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, prevede che le pensioni ai superstiti con decorrenza dal 1° gennaio 2012 siano soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio sia stato contratto dal dante causa ad un’età superiore a 70 anni, con una differenza di età tra i coniugi superiore a 20 anni, ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. La riduzione è del 10% per ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci, ma la decurtazione non è applicata qualora siano presenti figli minori, studenti o inabili.
Nuova Direttiva del Ministero dell’Interno in materia di cittadinanza per matrimonio
L’ultima Direttiva del Ministero, pubblicata nella G.U. 24 aprile 2012 n. 96, ricorda che saranno le Prefetture ad istruire e definire le richieste degli stranieri di attribuzione della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio.
La Direttiva si è resa necessaria per via della sempre maggiore presenza di lavoratori stranieri nel territorio italiano che ha prodotto, tra gli altri effetti, un sensibile incremento dei procedimenti di conferimento della cittadinanza, sia per matrimonio che per residenza, assegnati dalla legge alla competenza dello Stato e, per esso, del Ministero dell’interno, a motivo della rilevanza degli interessi pubblici da tutelare, inerenti anche alla sicurezza nazionale, e della conseguenziale peculiarità degli adempimenti istruttori.
In base ai dati in possesso del Ministero sono in aumento sia i nuclei familiari interamente composti da immigrati che presentano istanze di cittadinanza e sia i figli delle prime generazioni di immigrati giunti in Italia che, in questi anni, stanno conseguendo la maggiore età dopo un periodo ininterrotto di permanenza nel nostro Paese di 18 anni.
Le proposte del CeRP in campo pensionistico
Il ministro del lavoro, Elsa Fornero, è una persona di primo piano del CeRP e per tentare di leggere la visione previdenziale del nuovo ministro del lavoro può essere utile dare un’occhiata alle proposte del CeRP in campo pensionistico.
Il CeRP è seriamente convinto che occorre intervenire impostando il meccanismo contributivo per tutti visto che, in base alla riforma impostata nel 1995, le pensioni contributive saranno erogate solo a partire dal 2030. Per il CeRP le nuove regole previdenziali, oltre ad essere chiare e immodificabili di qui a 10-20 anni, devono seguire un sistema contributivo pro-rata e superare idee tipicamente bizantine quali le “finestre di accesso” o gli “improbabili orizzonti di lungo periodo” per l’innalzamento dei requisiti di accesso alle pensioni di vecchiaia delle donne del settore privato.
Manovra 2011, le novità sulle pensioni
Approfittiamo di questo articolo per riassumere le novità che la recente normativa ha introdotto nel nostro sistema pensionistico e alcune di queste sono solo temporanee, ossia le disposizioni in campo pensionistico previsti dagli articolo 18 e 38 della legge del 15 luglio 2011 n. 111 in vigore a decorrere dal 17 luglio 2011.
L’articolo 18 fissa interventi in materia previdenziali prevedendo, comma 1, la graduale elevazione dell’età anagrafica da 60 a 65 anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici del settore privato e autonomo.
Il comma 3 fissa nuovi criteri per la rivalutazione delle pensioni e al comma 4, lett. a) e b), si anticipa l’adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione agli incrementi della speranza di vita.
No alla pensione di reversibilità all’uxoricida condannato
È stata approvata dal Parlamento una legge che pone fine ad una ingiustizia; in effetti, grazie a questo provvedimento legislativo non ha diritto alla pensione di reversibilità o indiretta, ovvero all’indennità una tantum, i familiari supersiti condannati con sentenza passata in giudicato per i delitti di cui agli articoli 575, 584 e 586 del nostro codice in danno dell’iscritto o del pensionato. Non solo, quelli che si sono macchiati di questi delitti e sono titolari di una pensione di reversibilità o indiretta, perdono il diritto al relativo trattamento a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.
Novità sulle pensioni 2011: perequazione definitiva
L’INPS, con circolare n. 60 del 3o marzo 2011, rende noto che sono stati aggiornati gli importi delle pensioni all’indice di perequazione automatica definitiva (1,6 % per l’anno 2011 e non 1,4 % come aveva previsto in via provvisoria).
Infatti, la perequazione automatica delle pensioni è un meccanismo di rivalutazione che consente di adeguare l’importo delle pensioni all’aumento del costo della vita.