Inpadp, aggiornamento fasce di retribuzione e aliquote di rendimento

 L’Inpdap, con la nota operativa n. 15 del 29 marzo 2011, per il calcolo dei trattamenti di quiescenza nelle relative tabelle riepilogative. informa che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT per l’anno 2010, è pari al 1,6% e per questa ragione l’Istituto previdenziale intende precisare le nuove fasce di retribuzione e le aliquote di rendimento aggiornate.

Per le fasce di retribuzione e aliquote di rendimento, l’Inpdap precisa che il tetto pensionabile, oltre il quale si applicano le riduzioni progressive delle aliquote di rendimento, è stato aggiornato, per l’anno 2011, ad € 43.042,00 e, di conseguenza per gli effetti prodotti dall’articolo 12, comma 1, del decreto 503/92 e successive modificazioni ed integrazioni, sono state individuate le nuove fasce retributive per pensioni decorrenti il 1° gennaio 2011.

Pensione di reversibilità, novità in arrivo

Il nostro Legislatore, per tentare di arginare il fenomeno delle pensioni di reversibilità, ha messo in cantiere diverse modifiche che incidono sull’erogazione dei trattamenti pensionistici di reversibilità modificando l’articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.

I presentatori della nuova proposta di legge mettono in evidenza che a causa di una rilevante differenza di età tra i coniugi, in caso di morte del pensionato o dell’assicurato, il deceduto lascia a beneficio del coniuge superstite un onere non indifferente a carico dell’erario.

In effetti, dal rapporto annuale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) del 2005 era emerso che alla fine dell’anno le pensioni vigenti erano 18.028.599, di cui 3.631.017 pensioni di reversibilità, per un importo annuo complessivo di 23.488,142 milioni di euro. Rispetto all’anno precedente, l’INPS, sempre secondo la relazione allegata al provvedimento legislativo, aveva registrato un incremento di 17.978 trattamenti indiretti e superstiti, pari ad una spesa di 727,710 milioni di euro.

La pensione per i lavoratori usuranti, la possibile evoluzione normativa

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva, nella seduta del 13 aprile 2011, lo schema di Decreto Legislativo recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti attuativo della delega conferita dall’articolo 1 della legge 183/2010 (Collegato lavoro)  e dell’articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Ricordiamo che il testo del governo ai commi 2 e 3 precisano che per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato è necessario che il lavoratore abbia svolto effettivamente le attività definite usuranti, con esclusione dei periodi di contribuzione figurativa, per un tempo pari ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017 e ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Fondi pensione negoziali e preesistenti: revisione legale dei conti

 La Covip con comunicato del 4 aprile 2011 ha reso noto orientamenti in materia di revisione legale dei conti dei fondi pensione negoziali e preesistenti ( documento approvato dalla Commissione il 31 marzo 2011).

Spetta, quindi, ai fondi pensione effettuare una precisa scelta circa l’opportunità di mantenere la revisione legale dei conti in capo al collegio sindacale ovvero attribuire il relativo incarico ad un revisore esterno o a una società di revisione.

Ove la revisione legale dei conti venga conferita a soggetti esterni dovranno essere, comunque, tenute presenti le previsioni di cui al decreto n. 39/2010.

La pensione per i lavoratori usuranti, le sanzioni applicabili

 Proprio in questi giorni è in discussione una proposta del governo in materia di lavoro usurante che attinge all’attuale normativa ma mai fino in fondo realmente recepita.

Secondo gli attuali riferimenti, al momento del pensionamento è necessario che il lavoratore dimostri di aver svolto, secondo i criteri indicati dall’art. 1 legge n. 247/2007, nel periodo transitorio (che verrà definito con i previsti decreti legislativi), una delle attività usuranti per un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa o a regime, una delle attività usuranti per un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa.

Il beneficio pensionistico consiste nella riduzione di 3 anni del requisito anagrafico minimo richiesto per l’accesso al pensionamento di anzianità, con un minimo inderogabile di 57 anni e un’anzianità contributiva non inferiore ai 35 anni. La norma non è operativa in quanto necessita dell’attuazione tramite previsti decreti legislativi.

La previdenza corre online

Si modificano i rapporti tra gli enti previdenziali e il cittadino aggiungendo nuove opportunità di comunicazione grazie all’avvento di procedure telematiche sempre più sicure, affidabili e diffuse.

I due maggiori istituti previdenziali italiani, Inps e Inpdap, hanno già da tempo avviato sistemi informativi in grado di gestire questo nuovo flusso di lavoro; in particolare, l’Inpdap, l’istituto previdenziale del settore pubblico, dal luglio del 2010, anche se il servizio è ancora in fase sperimentale, ha attivato l’estratto contro contributivo.

Ricordiamo che l’Inpdap dal 31 ottobre dello scorso anno ha esteso anche ai dipendenti di due amministrazioni pubbliche per ogni Regioni. Secondo le dichiarazioni dell’Inpdap, nel corso del  2011 gli iscritti all’istituto potranno fruire del servizio estratto conto on line, fino a raggiungere tutti i pubblici dipendenti.

USA, in pericolo il diritto alla contrattazione

Non sembra vero: il diritto alla contrattazione collettiva degli impiegati pubblici statunitensi è messa seriamente in pericolo. Non è in gioco la definizione di un miglior contratto di lavoro, ma semmai quello che sta avvenendo da alcune settimane a questa parte negli Stati repubblicani del Wisconsin, dell’Indiana e dell’Ohio, è, infatti, una disputa sul diritto stesso dei lavoratori di organizzarsi e contrattare collettivamente le proprie condizioni di lavoro.

In effetti, è cosa risaputa che la pratica sindacale negli USA è stata sempre avversata da parte dei datori di lavoro privati, ma quello che sta emergendo, in questo periodo, è qualcosa di diverso: si sta cercando di inserire le pratiche di union busting, ovvero le politiche antisindacali, anche nel settore pubblico.

L’iniziativa è di qualche governatore di stampo repubblicano che, cercando di far leva sulla crisi economica e dei problemi di finanza pubblica, cercano di intavolare una politica che prevede unicamente un risparmio della finanza pubblica senza tener conto delle esigenze di gestione e controlli da parte dello Stato.

OCSE, rapporto sulle pensioni 2011

 È uscita l’edizione 2011 del Rapporto annuale dell’Ocse sulle pensioni intitolato Pensions at a Glance.

Secondo il Rapporto, l’età pensionabile sta aumentando in quasi tutti i Paesi ed entro il 2050 l’età media pensionabile nei Paesi dell’Ocse raggiungerà circa i 65 anni per entrambi i sessi. Non solo, con i cambiamenti demografici in corso, la speranza di vita all’età pensionabile normale crescerà fino a 20,3 anni per gli uomini e a 24,5 per le donne nel 2050 nonostante gli aumenti dell’età pensionabile previsti per il futuro.

Secondo le valutazioni dell’OCSE, l’età media effettiva alla quale si lascia il mercato del lavoro è scesa, anche se la tendenza di lungo corso al pensionamento anticipato ha subito un arresto per gli uomini a metà degli anni ’90 e per le donne poco dopo.

Il rapporto dell’Ocse esamina, però, anche i cambiamenti nel mercato del lavoro e mette l’accento sugli atteggiamenti ostili nei confronti dei lavoratori più anziani. In effetti, il costo elevato dell’impiego di lavoratori più anziani resta un problema in alcuni Paesi e per questo i datori di lavoro talvolta ricorrono al pensionamento anticipato quale modo pratico per favorire il ricambio di manodopera.

Cassazione, l’accredito figurativo per i lavoratori dell’amianto

 Importante novità in fatto di calcolo del periodo di computo per il prepensionamento dei lavoratori infortunati in seguito all’uso e all’esposizione con l’amianto.

La Corte di Cassazione chiarisce alcuni punti in merito all’annosa questione dell’accredito dei contributi figurativi utili al riconoscimento della pensione per i lavoratori del settore amianto.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6031 del 15 marzo del 2011, ha stabilito un’importante principio, ossia l’accredito dei contributi figurativi per il prepensionamento a beneficio del lavoratore infortunato in seguito all’esposizione con l’amianto è ammissibile soltanto nei limiti del raggiungimento dei requisiti per la pensione.

La Suprema Corte, fermo restando il diritto al pensionamento anticipato per i lavoratori soggetti a prolungata esposizione all’amianto così come stabilisce il decreto legge n. 185/1994, ha posto in evidenza che non è ammissibile determinare il periodo complessivo di contribuzione ai fini pensionistici, superiore ai trentacinque anni, il minimo previsto per l’accesso al trattamento della pensione di anzianità.

Cassazione, per l’inabilità il reddito deve essere cumulato

La Corte di Cassazione è stata chiara: per ottenere la pensione di inabilità per gli invalidi civili assoluti è necessario tenere conto l’ammontare complessivo dei redditi comprensivo del reddito dell’eventuale coniuge. La decisione della corte Suprema, Sezione Lavoro con sentenza n. 4677, risponde in maniera positiva alle richieste dell’Inps e del Ministero dell’Economia, anche se rimane aperto il giudizio davanti alle Sezioni unite.

La ricorrente si era vista rigettare, mediante sentenza del 17.10.2007 – 28.04.2008 dalla Corte di Appello di Roma, l’impugnazione proposta nei confronti dell’Inps, e del Ministero dell’Economia, che aveva respinto la sua domanda di pensione di inabilità civile.

La pensione di anzianità per il fondo volo

Per effetto dell’emanazione di una serie dei decreti di armonizzazione le norme che regolano il pensionamento degli aderenti al Fondo volo sono state allineate a quelle applicate dall’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

Per questa ragione per il Fondo volo si applicano, in merito alla pensione di anzianità, le stesse regole e il sistema delle quote in vigore per i lavoratori iscritti all’AGO, a meno di qualche caso particolare, ovvero si consegue con le stesse norme della pensione obbligatoria dei lavoratori dipendenti in base alla legge n. 243/2004 e alle innovazioni della legge n. 247/2007.

Inps, in arrivo il Bustone ai pensionati con CUD e Red

 L’Inps, con messaggio n. 6678 del 16 marzo 2011, ha comunicato che sono iniziate le spedizioni del cosiddetto Bustone, ovvero l’invio delle certificazioni fiscali emesse per l’anno 2010 (Mod. CUD 2011) con la richiesta delle dichiarazioni dei redditi nonché il modello Red, con la richiesta delle informazioni reddituali, e il modello “Detr 2011” relativo detrazioni per i familiari a carico.

La lettera di presentazione, diversificata tra residenti in Italia e residenti all’estero, è composta in maniera modulare in funzione dei modelli inviati e contiene una breve informativa sulla multicanalità del colloquio con l’Istituto, nonché sulle nuove modalità di comunicazione del dettaglio di pagamento delle pensioni che saranno adottate nel corso dell’anno.

Come di consueto, ai pensionati residenti nella provincia di Bolzano, la modulistica sarà inviata nella versione bilingue.

Contributo straordinario per orfani delle vittime del terrorismo

 Il Legislatore, con la legge 3 agosto 2004 n. 206 e successive modificazioni, ha introdotto ed ampliato un complesso di benefici economici, previdenziali e fiscali in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, nonché dei loro familiari superstiti.

In base a questo l’Inps, con le circolari n. 113 del 2005 e n. 94 del 2007, sostituite dalla 122 del 24 ottobre 2007, ha fornito precisazioni sull’applicazione della legge 3 agosto 2004 n. 206, e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007: la Direttiva ha inteso fornire la corretta interpretazione di alcuni punti della legge che avevano suscitato perplessità nelle amministrazioni e l’Istituto l’ha fatta propria integrandola con le novità introdotte dall’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro nella nota del 23 ottobre 2007.

Inps, novità per il fondo volo e piloti marittimi

In arrivo alcune novità in materia di decorrenza della pensione dei piloti iscritti al Fondo Volo e per i piloti di porto marittimo.

Si ricorda che il fondo volo è stato istituito dalla  legge n. 859 del 13 luglio 1965 e successivamente il decreto n. 164 del 24 aprile 1997 ha ridefinito le norme in materia di pensioni, arrotondamenti, invalidità, contributi figurativi e ricongiunzioni (si veda proposito la circolare n. 246 del 28 novembre 1997).

Agli iscritti al fondo Volo si applica la nuova riforma del sistema previdenziale, la legge n. 243 del 23 agosto 2004, e le innovazioni della legge n. 247 del 24 dicembre 2007.

Il maggiore istituto previdenziale del settore privato pone in evidenza alcune questioni legate al titolo abilitante per queste particolari categorie di lavoratori.