La situazione sulla previdenza complementare

È finito il 2010 ed è il momento di fare il punto della situazione sulla  previdenza complementare in Italia e lo facciamo riferendoci ai dati del 2009; in effetti, è ancora troppo presto per fare delle analisi sull’anno appena concluso.

La Convip rileva che nel 2009 al rallentamento nelle adesioni si è associato un  incremento di iscritti che non hanno effettuato alcun versamento contributivo: si  tratta di 700mila unità, concentrate soprattutto nel lavoro autonomo.

Nel 2009 circa 23mila lavoratori (circa un terzo del totale) hanno aderito ai fondi negoziali attraverso il meccanismo del tacito assenso.

Il tasso di adesione (rapporto tra iscritti e occupati) tra i lavoratori dipendenti si  attesta a fine 2009 sul 26,9%. La distribuzione per età degli iscritti in raffronto con quella dell’occupazione nazionale evidenzia una minore partecipazione dei giovani: la fascia di età più rappresentata è quella tra i 35 e i 54 anni.

Le tasse sul lavoro nel 2011

CISL e UIL hanno proposto alcuni interventi che si pongono come obiettivo di diminuire, nel complesso, il carico fiscale ai lavoratori e pensionati per il 2011.

L’idea sembra semplice: diminuzione delle aliquote fiscali per lavoratori e pensionati, un nuovo assegno familiare, detassazione dei premi di secondo livello, tracciabilità dei pagamenti, incentivi per le aziende virtuose, aliquota al 20% sulle rendite finanziarie e sugli interessi dei depositi bancari.

Le due centrali sindacali intendono proporre al governo un nuovo patto fiscale che mira a fornire maggiori aiuti alle famiglie e meno tasse sul lavoro dipendente e sulle pensioni.

L’Irpef è di per sé sostanziosa; in effetti, si parta di un ammontare di 146 miliardi di euro con le varie addizionali comunali e regionali.

Scuola, le date per la cessazione dal servizio

È stata emanata la circolare n. 100 prot. 11273 del 29 dicembre 2010 che pone alcuni criteri in merito alle domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse.

In effetti, la circolare stabilisce che queste domande devono essere presentate – per il personale docente, educativo ed ATA – con l’utilizzo della procedura web POLIS istanze on line, nel sito internet del Ministero dell’Istruzione.

Il personale interessato deve registrarsi per ottenere le credenziali di accesso alle istanze on line del Ministero.

La circolare ricorda che per l’anno 2011, secondo quanto disposto dall’articolo 1 della legge n. 243/2004 come novellato dalla legge n. 247/2007, per il personale della scuola i requisiti necessari per l’accesso al trattamento di pensione di anzianità sono 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre.

Inps, adeguate le pensione per l’anno 2011

L’Inps con la circolare n. 167 del 30 dicembre del 2010 comunica di aver concluso le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l’anno 2011.

Si ricorda che il decreto del 19 novembre 2010, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, fissa nella misura dello 1,4 per cento l’aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l’anno 2011.

Non solo, il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre, conferma nella misura dello 0,7 per cento l’aumento definitivo di perequazione automatica per l’anno 2010.

Il punto sulle maggiorazioni sociali

Con la legge finanziaria n. 448 del 23 dicembre del 2001 sono stati previsti aumenti dell’importo delle maggiorazioni sociali delle pensioni, delle pensioni sociali, delle prestazioni pensionistiche a carico di qualsiasi fondo previdenziale, degli assegni sociali, di pensione e assegni di invalidità civile, ciechi e sordomuti con preventiva verifica di tipo reddituale da parte dell’istituto previdenziale privato, ovvero l’Inps.

Si ricorda che l’aumento viene erogato automaticamente dall’Inps al pensionato che già percepisce la vecchia maggiorazione sociale.

Tutti i redditi, ai fini della verifica reddituale, di qualsiasi natura sono da considerarsi influenti per la concessione della maggiorazione sociale.

In effetti, dal calcolo ai fini della concessione non si devono considerare i redditi da pensione di guerra, l’indennità di accompagnamento, l’indennità per ciechi parziali, l’indennità di comunicazione per sordomuti, l’indennizzo previsto per i soggetti danneggiati da trasfusioni e vaccinazioni, il rimborso forfetario di 154,94 euro dall’anno 2001 in poi, così come previsto dal collegato fiscale.

Legge di Stabilità 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

Sul supplemento ordinario n. 281 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre del 2010 è stata  pubblicata la legge finanziaria n. 220 del 13 dicembre 2010.

La legge di stabilità, o legge finanziaria, è composta da un solo articolo che  contiene 171 commi e 2 allegati, oltre a 3 tabelle.

La nuova legge di stabilità entrerà in vigore dal primo gennaio del 2011, ad eccezione di quelle dei commi da 42 a 46, in vigore dal 21 dicembre 2010.

Il comma 37 prevede un allargamento, nei limiti delle diecimila unità, della platea dei lavoratori in mobilità ai quali non si applicano le nuove disposizioni che regolano l’accesso alla pensione con un decreto concertato del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con quello dell’Economia e delle Finanze, oltre al Ministro dello sviluppo economico.

Cassazione, le giustificazioni del licenziamento collettivo

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24343 del 1 dicembre 2010, ha ribadito che, in tema di verifica del rispetto delle regole procedurali per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale che restano sottratti al controllo giurisdizionale.

In questo caso, se il progetto imprenditoriale sia diretto a ridimensionare l’organico dell’intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l’imprenditore può limitarsi all’indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili professionali previsti dalla classificazione del personale occupato nell’azienda, senza che occorra l’indicazione degli uffici o reparti con eccedenza, e ciò tanto più se si esclude qualsiasi limitazione del controllo sindacale e in presenza della conclusione di un accordo con i sindacati all’esito della procedura che, nell’ambito delle misure idonee a ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criterio della scelta del possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione.

È opportuno ricordare che la comunicazione prevista dall’articolo 4 della legge 23 luglio 1991 n. 223 deve contenere indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza, dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità.

Pensione 2011, deciso l’aggiornamento delle pensioni

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre del 2010 il decreto interministeriale del 19 novembre 2010 del Ministero del lavoro e dell’Economia che determina la perequazione automatica dei trattamenti minimi di pensione e di pensione sociale a partire dal 1° gennaio 2011.

In base alla nuova disposizione, il trattamento minimo sarà un importo mensile lordo pari a 467,43 euro, mentre per le pensioni sociali l’importo mensile sarà di 343,90 euro per 13 mensilità.

La percentuale per il 2010, con effetto dal primo gennaio del 2011, è stabilita in via provvisoria per dare la possibilità agli enti previdenziali, dall’Inps all’Inpdap, di provvedere in tempo utile al rinnovo degli importi pensionistici.

Approvata la legge di Stabilità 2011

Il Senato ha approvato nella seduta del 7 dicembre la legge di Stabilità, ex legge finanziaria, per l’anno prossimo con il testo approvato dalla Camera.

Com’è ormai tradizione, la legge di Stabilità è composta da un articolo e ben 169 commi ed entrerà in vigore dal primo gennaio del 2011.

Il testo approvato dal Senato elimina il comma 10 dell’articolo 1 della legge 247/2007 che prevedeva, a decorrere dall’anno 2011, un aumento di 0,09% delle aliquote contributive al fine di offrire maggiori risorse finanziarie all’assicurazione generale obbligatoria, AGO, e alle sue forme sostitutive ed esclusive sulla quota a carico dei lavoratori dipendenti, alle gestioni pensionistiche degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle rispettive gestioni speciali dell’Inps.

Pensionati, in arrivo il bonus di fine anno

Con le prossime festività natalizie è in arrivo, con la mensilità di dicembre, anche l’importo aggiuntivo di 154,94 euro, bonus di fine anno.

Il bonus è stato introdotto dalla finanziaria del 2001 ed è corrisposto, secondo dei precisi criteri, con la tredicesima mensilità ai titolari di una o più pensioni con un importo complessivo non superiore al trattamento minimo e in presenza di alcuni requisiti di tipo reddituale.

Secondo le disposizioni il bonus è assegnato ai titolari di qualsiasi pensione erogata da un istituto previdenziale: dall’Inps all’Inpdap fino ad arrivare all’Enpals.

Non solo, occorre anche tenere presente che il soggetto non deve essere titolare di un qualsiasi trattamento assistenziale o percepire una pensione in qualità di ex dipendente di un istituto di credito, dirigente d’azienda o qualsiasi trattamento non avente le caratteristiche di pensione.

Adeguare le pensioni, imperativo categorico

Da più parti si chiede l’adeguamento delle pensioni per dare finalmente attuazione all’ordine del giorno recepito positivamente dal governo con cui la Camera ha raccomandato la revisione del meccanismo di rivalutazione  dei trattamenti previdenziali.

Interviene nella discussione il segretario nazionale della Fnp Cisl, Mario Menditto, che osserva

Ora i pensionati attendono che ci siano conseguenze concrete in tal senso, ufficializzate nel cosiddetto decreto milleproroghe da formalizzare entro fine d’anno

Il sindacato ritiene urgente intervenire sulla materia poiché sulle pensioni più datate pesano ormai 15 anni di mancata rivalutazione, mentre su quelle medie e medio alte grava il rischio di un’ulteriore ingiusta penalizzazione che minaccia di ridurre ancora l’entità del recupero annuale dell’inflazione.

Il cumulo tra prestazioni INAIL e INPS

La legge che disciplina il cumulo delle prestazioni Inps e Inail è attualmente la n. 335 del 1995, oltre alla legge finanziaria del 2001 (legge 388/2000).

In base all’articolo 1 della 335 in presenza della corresponsione di una rendita vitalizia da parte dell’Inail, le pensioni di inabilità o l’assegno ordinario di invalidità sono attribuiti soltanto nella misura che eccede la medesima rendita, ad eccezione dei trattamenti previdenziali in godimento al 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della legge 335/1995), con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Sul trattamento di reversibilità incide la disciplina delle legge 388/2000 che ha escluso, a decorrere dal 1° luglio 2000, il trattamento pensionistico di reversibilità dal divieto di cumulo con la rendita ai superstiti erogata dall’Inail in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale.

La totalizzazione e la libera professione

La manovra finanziaria di luglio, legge 122/2010, ha ridefinito l’impalcatura del sistema previdenziale italiano introducendo, ad esempio, una nuova finestra, definita mobile, che ritarda il diritto a percepire l’assegno pensionistico da 12 a 18 mesi.

In modo particolare, gli iscritti alle diverse forme di gestione separata presente nei diversi ordinamenti previdenziali percepiranno, in modo più sensibile, gli effetti di questo nuovo provvedimento che, di sicuro, non sarà l’ultimo.

Possiamo, a questo riguardo,. Ricordare gli iscritti alla Gestione separata Inps, come i co.co.co, o coloro che si trovano nelle gestioni degli artigiani, commercianti e dei coltivatori diretti.

Non solo, il provvedimento incide anche sulle aspettative dei liberi professionisti che hanno, in precedenza, versato, per un certo intervallo temporale, i propri contributi nelle casse di un qualsiasi istituto previdenziale, Inps o Inpdap,  o nella loro gestione separata e che, ragionevolmente, vogliano avvalersi della totalizzazione per ottenere una pensione unica senza perdere alcun contributo versato.

Inps, la pensione di inabilità

Il nostro sistema previdenziale garantisce la tutela ai lavoratori che sono affetti da minorazioni e da infermità fisica e mentale che determinano una riduzione della loro capacità lavorativa.

Esistono sostanzialmente due istituti ai quali il lavoratore può ricorrere: l’assegno di invalidità e la pensione di inabilità erogati dall’Inps.

La pensione di inabilità spetta, così come prevede la legge n. 118 del 30 marzo del 1971, ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18 ma inferiore ai 65, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa e che si trovino in stato di bisogno economico.

Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione di inabilità, per il 2010 il limite è stato stabilito in 15.154,24.