Il riscatto del corso di legale di laurea può essere fatto solo a condizione che su abbia conseguito realmente il titolo di studio e che i periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’articolo del decreto n. 184 del 30 aprile del 1997.
Non solo, bisogna anche essere titolari di contribuzione con almeno un contributo obbligatorio nell’ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto ad eccezione, secondo quanto stabilisce la legge n. 247/2007, per le domande presentate a decorrere dal 1 gennaio del 2008.