Il nostro sistema previdenziale garantisce la tutela ai lavoratori che sono affetti da minorazioni e da infermità fisica e mentale che determinano una riduzione della loro capacità lavorativa.
Esistono sostanzialmente due istituti ai quali il lavoratore può ricorrere: l’assegno di invalidità e la pensione di inabilità erogati dall’Inps.
La pensione di inabilità spetta, così come prevede la legge n. 118 del 30 marzo del 1971, ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18 ma inferiore ai 65, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa e che si trovino in stato di bisogno economico.
Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione di inabilità, per il 2010 il limite è stato stabilito in 15.154,24.