Le nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici

Il recente correttivo alla manovra finanziaria, legge n. 122 del 30 luglio 2010 di conversione del decreto legge n. 78/2010, ha modificato, in sostanza, diversi aspetti del sistema pensionistico italiano.

La legge n. 122, in particolare, è intervenuta sulla decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità introducendo modifiche di cui all’articolo 1, comma 1, legge del 7 febbraio 1979 n. 29 e ha disposto l’abrogazione della legge del 2 aprile 1958 n. 322.

Le modifiche introdotte coinvolgono anche la disciplina dei Fondi speciali di previdenza e ha dettato nuove disposizioni in materia di verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito.

Non solo, la legge n. 122 consente anche per i pensionati a basso reddito di dilazionare determinati versamenti e ha modificato la materia di invalidità civile.

Pensione, in arrivo la finestra di ottobre

Questa è la quarta finestra del 2010 e l’uscita è ancora regolata con il vecchio sistema, ossia con le regole in vigore prima dell’arrivo della finestra mobile introdotta dall’ultima manovra sulle pensioni.

I lavoratori dipendenti che intendono usufruire della pensione di anzianità devono aver acquisito 40 anni di contributi entro il 30 giugno 2010 e compiuti i 57 anni di età entro il 30 settembre sempre del 2010. Al contrario i lavoratori autonomi devono aver raggiunto il requisito dei 40 anni di contributi entro il 30 marzo 2010 con qualsiasi età anagrafica.

Si ricorda che i lavoratori che sono riusciti a dimostrare di aver raggiunto i 40 anni di contributi considerando contribuzioni di lavoro dipendente e autonomo possono andare in pensione con i requisiti in vigore per i lavoratori autonomi.

Lavoratrici madri: la tutela estesa alla gestione separata

La tutela della maternità prevista per le lavoratrici dipendenti è estesa anche alle lavoratrici subordinate per via del particolare contratto di collaborazione che intercorre tra le parti.

Per aver diritto alla tutela le lavoratrici devono essere iscritte alla gestione separata e versare la relativa contribuzione maggiorata dello 0,50% che, dal 7 novembre 2007 a seguito dell’aliquota aggiuntiva dello 0,22, è diventata dello 0,72%.

Non solo, queste lavoratrici, oltre a versare il relativo contributo, non devono essere iscritte ad altra forma previdenziale e non devono essere titolari di altre forme di pensione.

Inps, in distribuzione guida per chi si sposta per lavoro in Europa

L’Inps, attraverso al sua circolare n. 124 del 17 settembre 2010, ha inteso diffondere una nuova pubblicazione della Commissione Europea, una vera guida pratica per chi ha la necessità, per diversi motivi, di spostarsi tra i Paesi dell’Unione Europea.

La guida, dal titolo Disposizioni UE sulla sicurezza sociale  – I diritti di coloro che si spostano nell’Unione europea, ha l’obiettivo di fornire una panoramica sulle disposizioni comunitarie in materia di legislazione applicabile, diritti, obblighi e prestazioni pensionistiche e non, spettanti in particolare a lavoratori migranti, persone non attive, studenti e turisti che si spostano nell’ambito dell’Unione europea.

Inps, scatta il recupero della quattordicesima

L’Inps, attraverso il messaggio 23402/2010, ha deciso di recuperare, in caso di inesistenza dei requisiti, le quattordicesime con la rata di settembre.

La quattrodicesima è stata introdotta dalla legge n. 127 del 3 agosto del 2007 (decreto legge del 2 luglio 2007 n. 81) che ha previsto, a partire dal 2007, la corresponsione di una somma aggiuntiva (la cosiddetta quattordicesima) attribuita con il rateo di luglio (a partire dal 2008)  a favore dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive in presenza di determinate condizioni reddituali e anagrafiche.

In effetti, per percepire questa somma aggiuntiva occorre avere un’età pari o superiore a 64 anni (Circolare 119 del 8 ottobre 2007) e un reddito complessivo personale,  che deve essere riferito all’anno stesso di corresponsione, non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Giornalisti, le novità della manovra finanziaria

Il nuovo assetto normativo per gli iscritti all’Inpgi prevede che dal 1° gennaio 2011 tutti i lavoratori dipendenti che matureranno i requisiti per la pensione di anzianità e di vecchiaia potranno accedere al pensionamento con un’unica finestra mobile dopo 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Al contrario, per i lavoratori autonomi la finestra si apre dopo 18 mesi.

Per le pensioni di anzianità il regolamento dell’Inpgi prevede che l’iscritto è, a domanda, ammesso, in base alle decorrenze previste per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.  Per questa ragione le novità introdotte dal recente provvedimento legislativo trova da subito applicazione senza per questo modificare il regolamento dell’istituto previdenziale.

I pensionati e la cessione del quinto

Si è esteso anche ai pensionati la possibilità di accedere al prestito personale estinguibile con una trattenuta diretta sulla rata della pensione fino ad un quinto del suo importo. È l’Inps che provvede a rimborsare direttamente le banche il prestito concesso trattenendo direttamente la quota sull’assegno pensionistico.

È opportuno ricordare che la durata del contratto di prestito non può superare i dieci anni e il prestito si può chiedere con tutte le pensioni, vecchiaia e anzianità, eccetto per le pensioni e assegni sociali, trattamenti di invalidità civile, assegni straordinari, assegno mensile per l’assistenza ai pensionati per inabilità, gli assegni di sostegno al reddito, le pensioni del personale bancario o assegni al nucleo familiare.

Parità anche nella prosecuzione del rapporto di lavoro

Importante sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito l’incostituzionalità dell’articolo 30 della decreto 198/2006 nella parte dove si evidenzia un differente trattamento tra i due sessi.

In particolare, la legge prevede che le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.

La nuova età pensionabile

Il nuovo sistema pensionistico che ha pensato il nostro Legislatore è diventato, certamente, un sistema da prendere come riferimento per gli altri Paesi europei.

Ora, finalmente, un Paese europeo può copiare da noi, e non viceversa.

Il decreto 78/2010, convertito nella legge 122/2010, ha confermato che l’età pensionabile è una variabile che dovrà crescere sempre più in alto.

L’articolo 22 della legge n. 102/2009 ha introdotto l’adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione agli incrementi della speranza di vita.

Il salario previdenziale

Il salario previdenziale rappresenta l’ammontare che deve essere considerato in sede di definizione del calcolo della quota di accantonamento della pensione. In sostanza, rappresenta la contribuzione assicurativa.

I contributi devono essere rapportati su tutte le singole voci che costituiscono la retribuzione.

Per verificare che il proprio datore di lavoro calcoli e versi in modo corretto la quota di propria spettanza è necessario controllare che l’azienda denunci all’Inps le retribuzioni effettive soggette a contribuzione percepite nell’anno precedente.

La nuova pensione di vecchiaia

Il decreto n. 78/2010 introduce la cosiddetta finestra mobile a scorrimento.

In sostanza, a partire dal primo gennaio del 2011 è introdotta un’unica finestra mobile che sostituisce le attuali quattro previste per la pensione di vecchiaia (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre).

In questo modo, una volta maturato il requisito dell’età anagrafica e dei contributi si deve aggiungere il periodo fissato dalla finestra mobile:  non più scaglionamento, ma uscita personalizzata.

Pensione, traguardo raggiungibile (?)

La pensione diventa un traguardo mobile.

Nel senso che, per gli effetti della recente manovra finanziaria prevista dal decreto n. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, il Legislatore ha introdotto tre nuovi meccanismi mobili che fanno slittare il termine della propria attività lavorativa: la finestra a scorrimento, l’innalzamento dell’età pensionabile e la parità tra uomini e donne nell’Amministrazione Pubblica.

Chrysler e la cura Fiat

Sembra che la cura di Sergio Marchionne sia stata proficua. In effetti, secondo gli ultimi risultati la Chrysler ha visto crescere ricavi e margini tanto da prevedere un ritorno in borsa per l’anno prossimo.

La Fiat, da parte sua, ha aumentato la sua presenza nell’assetto azionario portandosi prossimamente verso quota 35 per cento, così come è stato stabilito all’inizio.

Il gruppo torinese intende proporre la 500 negli USA, previsto per l’ultimo trimestre del 2010.

Statali, dal 2012 “vera” parità

Il recente correttivo alla manovra finanziaria, decreto 78/2010 convertito in legge 122/2010, ha introdotto per la pensione di vecchiaia la totale equiparazione dell’età delle dipendenti pubbliche a quelle degli uomini: i due sessi potranno usufruire la pensione di vecchiaia al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

In sostanza, il decreto recepisce le indicazioni della comunità europea riscrivendo l’articolo 22 della legge 102/2009 che era stato introdotto ottemperanza ad una sentenza della Corte di giustizia della Comunità Europea che aveva scaglionato l’aumento dell’età pensionabile prevedendo solo dal 2018 la totale equiparazione.