Dallo scorso 8 agosto è partita la nuova procedura telematica per ottenere la carta blu; in effetti, la nuova procedura permetterà agli interessati di richiedere il nulla osta al lavoro al fine di ottenere il permesso di soggiorno dei lavoratori stranieri altamente qualificati così come prevede il decreto legislativo n. 108/2012.
permesso di soggiorno
Le nuove condizioni di ingresso del lavoratore straniero
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato le nuove condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati che si trovano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 dello scorso 24 luglio 2012 il Decreto Legislativo n. 108 del 28 giugno 2012.
Pubblicato il decreto sui lavoratori irregolari
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 109 dello scorso 16 luglio 2012 in materia di emersione dei lavoratori irregolari.
Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012 e intende recepire la direttiva 2009/52/CE orientata a rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l’immigrazione illegale. Infatti, la Direttiva in questione intende rafforzare le norme in materia di sanzioni e introdurre provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Modifiche al permesso di soggiorno per ricerca occupazione
Il Governo Monti ha disposto la modifica, con decorrenza 18 luglio 2012, l’articolo 22, comma 11, del Testo Unico sulla disciplina dell’immigrazione e le norme che si riferiscono alle condizioni di lavoro del cittadino straniero presente in Italia. Infatti, con l’introduzione dell’articolo 4, comma 30, della legge n. 92/2012 che ha modificato, oltre il periodo temporale dei sei mesi, anche le condizioni di permanenza del lavoratore straniero.
L’espulsione del cittadino straniero non è sempre valido
La forma è importante, in modo speciale quando parliamo di diritto. Recentemente, la Corte di Cassazione, con la sua ordinanza n. 12065 dello scorso 13 luglio, si è espressa su un ricorso presentato da un cittadino e lavoratore straniero, o meglio extra-comunitario, dando ragione a quest’ultimo rilevando l’illegittimità della notifica del provvedimento di espulsione per la ragione che il documento stesso non era conoscibile, ovvero non era stato consegnato tradotto nella lingua dello straniero.
Assegno di maternità dello Stato, chi può richiederlo
Abbiamo già parlato dell’assegno di maternità dei Comuni e dell’assegno di maternità dello Stato, entrambi rivolti a tutelare la donna in gravidanza e nel periodo post partum.
Oggi chiariamo un altro aspetto del tema: chi ha diritto all’assegno di maternità dello Stato? Ovvero chi può richiederlo? Precisiamo allora che hanno diritto all’assegno di maternità dello Stato le cittadine italiane e comunitarie che risiedono in Italia al momento del parto o dell’ingresso del minore adottato o affidato nell’anagrafica della famiglia di chi lo richiede.
Anche le cittadine non comunitarie residenti in Italia possono richiedere *l’assegno di maternità dello Stato, sempre al momento del parto o dell’ingresso del minore adottato o affidato nella famiglia anagrafica del richiedente. Ma c’è una condizione: la cittadina extracomunitaria deve avere la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Chiarimenti per diniego permesso di soggiorno e richiesta duplicato
Il ministero dell’Interno con la circolare n.400/c/ del 2 aprile 2012, che richiama il Decreto Ministeriale del 6 novembre 2011 contenente istruzioni per il versamento del contributo di rilascio dei permessi di soggiorno ai cittadini extracomunitari, pone in evidenza alcuni chiarimenti sui permessi di soggiorno.
Per quanto attiene all’emissione del duplicato del permesso di soggiorno, è stato fatto presente che la normativa attualmente in vigore non prevede espressamente l’emissione di un permesso di soggiorno “duplicato”. Nel caso di specie, infatti, gli uffici procedono ad una nuova emissione del documento, come risulta dal numero identificativo diverso del titolo, essendo tale tipologia “a rigoroso rendiconto”.
Atteso quanto precede gli stranieri sono tenuti al pagamento del contributo nei casi di richiesta di “duplicato” del titolo di soggiorno.
Allungare la durata del permesso di soggiorno, le nuove richieste del sindacato
Per le tre centrali sindacali è necessario approvare l’allungamento della durata permessi di soggiorno per attesa occupazione perchè una misura di questo tipo può essere un valido aiuto per contrastre il sommerso e per favorire l’emersione del lavoro nero. L’articolo 58 del Disegno di legge di Riforma del Mercato del Lavoro, in discussione alle Commissioni del Senato, aumenta la durata del permesso di soggiorno per attesa occupazione da 6 mesi ad un anno, ne lega la durata anche ai periodi di fruizione del sostegno al reddito, anche superiori ad un anno ai fini del rinnovo: ecco cosa fanno sapere i Segretari Confederali di CGIL, CISL e UIL Vera Lamonica, Liliana Ocmin e Guglielmo Loy.
In arrivo la Direttiva che contrasta l’assunzione di cittadini di paesi terzi non in regola
La Direttiva prevede delle sanzioni a carico dei datori di lavoro che impiegano lavoratori il cui soggiorno è irregolare e le norme prevedono, in particolare, un inasprimento delle pene comminate ai datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi non muniti di un regolare permesso di soggiorno.
A questo proposito il disposto prevede la modifica dell’articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, stabilendo anche che il giudice applichi al datore di lavoro la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente [articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 12-ter].
Nuove sanzioni per gli imprenditori che utilizzano lavoratori clandestini
Il Governo Monti ha recentemente varato un nuovo decreto legislativo che vieta l’avvio di future attività a chi è stato condannato per avere assunto manodopera straniera illegale, anche in presenza di sentenza non definitiva. L’iniziativa del governo intende porre un freno ad un comportamento illecito dei datori di lavoro.
Non solo, il dispositivo legislativo prevede il rilascio di temporanei permessi di soggiorno a favore delle vittime di illecito che sporgono denuncia: una nuova iniziativa che mira a contrastare il fenomeno del lavoro nero utilizzato dai datori di lavoro che fanno ricorso a lavoratori stranieri clandestini. Il decreto legislativo varato dal governo prevede chi è stato condannato per avere sfruttato o assunto personale straniero privo del permesso di soggiorno (o con permesso scaduto) non potrà ottenere il nulla osta per avviare successive attività imprenditoriali.
Novità sul decreto flussi stagionali 2012
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto l’attribuzione territoriale delle quote per l’ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari stagionali.
Infatti, con la lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 aprile 2012 vengono ripartite territorialmente le quote di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2012.
Il Ministero ricorda che, in base al DPCM del 13 marzo 2012, la quota massima di ingressi prevista è di 35.000 unità e riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia. Ad integrazione di quanto già indicato nella circolare congiunta del 20 marzo 2012, si precisa che i cittadini non comunitari titolari di permesso di lavoro stagionale rilasciato nell’anno precedente, anche se non appartenenti ai paesi sopra elencati, maturano – in base a quanto previsto dalla legislazione vigente – un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.
Accordo di integrazione per lo straniero che richiede il permesso di soggiorno
Lo scorso 10 marzo è entrato in vigore il regolamento, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 179 del 14 settembre 2011, che disciplina l’accordo di integrazione, il nuovo strumento nato con l’obiettivo di consentire ai cittadini stranieri che vogliono soggiornare nel nostro Paese – ed in particolare a coloro che entrano in Italia per la prima volta e che fanno richiesta di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno – di avviare un reale percorso di integrazione attraverso la conoscenza della lingua italiana e dei principi civici fondamentali.
L’accordo di integrazione è un accordo fra lo Stato italiano ed il cittadino straniero che entra in Italia per la prima volta, con il quale lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero ed il cittadino straniero si impegna a raggiungere specifici obiettivi di integrazione. L’accordo ha una durata di due anni prorogabile di un altro anno. La disciplina dell’accordo è contenuta nell’articolo 4 bis del “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero“(Dlgs 286/1998) e nel regolamento approvato con d.P.R. 179/2011.
Pubblicato il decreto semplificazioni, novità per i lavoratori stranieri
Il Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo con la pubblicazione nel supplemento ordinario n. 27 alla Gazzetta ufficiale del 9 febbraio 2012 n. 33 entra in vigore. il Decreto Legge n. 5 del 9/2/2012 recante “disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo”.
Diverse le novità presenti tutte rivolte a modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, in particolar modo cercando di semplificare e innovare.
In particolare, in materia di lavoro, tra le novità introdotte è presente una semplificazione nei confronti dei lavoratori extracomunitari con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi connessi alla stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.
Non solo, il decreto prevede anche che la comunicazione obbligatoria di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, va ad assolvere anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l’assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato.
La tassa di soggiorno come quella sul macinato, dalla CGIL aspre critiche
La CGIL lo ha promesso da diverso tempo. Mentre è entrato da poco in vigore la tassa per il rilascio ed il rinnovo dei permessi di soggiorno che va da 80 a 200 euro, la CGIL e l’INCA bollano la norma come ingiusta perché, a loro parere, le fonti di finanziamento alle politiche migratorie e di integrazione vanno trovate “sulla regolarizzazione di chi non lo è e sull’emersione del lavoro nero.
Il Segretario Confederale della CGIL, Vera Lamonica, insieme al presidente dell’INCA, Morena Piccinini, puntualizza il ruolo del sindacato
Faremo ricorso contro un ingiusto provvedimento che, nonostante le promesse da parte del governo, arriverà a costare ingiustamente fino a 200 euro