Secondo le disposizioni legislative, le consultazioni elettorali avranno luogo domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010 e coinvolgeranno oltre 41 milioni di italiani e di questi, si stimano in circa mezzo milione di persone, un’esigua minoranza vigilerà, con vari ruoli, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.
La legge stabilisce che il lavoratore ogni volta che partecipa, mediante un incarico puntualmente definito, come scrutatore, presidente del seggio, segretario, rappresentante di lista o di gruppo, ma anche come rappresentante dei partiti o gruppi ha diritto di assentarsi per permesso elettorale.
La legge che disciplina la materia è il TU n. 361/1957: in conformità a queste disposizioni, il lavoratore ha diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
La disciplina è applicabile a tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni.
Secondo prassi, il lavoratore chiamato al seggio deve per prima cosa consegnare al proprio datore di lavoro il certificato di chiamata e solo successivamente esibire l’attestato debitamente firmato dal Presidente di seggio. La comunicazione di assenza può anche essere espressa in forma verbale.
Al termine del voto, in base all’articolo 119 del TU 361/1957, deve essere consegnata al datore di lavoro l’attestato di partecipazione alle operazioni elettorali con l’indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio e l’orario di inizio e chiusura delle operazioni.
La documentazione deve essere firmata dal presidente di seggio e vistata dal suo vice presidente.
Le giornate di assenza dal lavoro per effetto della partecipazione al seggio sono considerate, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
A questo proposito la legge è abbastanza chiara: il lavoratore, di cui al comma 1 dell’articolo 119, ha diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile, o, in alternativa, a riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.
In sostanza, il lavoratore impegnato per le funzioni elettorali ha diritto, per le giornate di assenza, alla retribuzione che gli sarebbe spettata se avesse lavorato.
Per i giorni in cui non è prevista una prestazione lavorativa, il lavoratore ha diritto a tante ulteriori quote giornaliere di retribuzione che si andranno ad aggiungere a quelle normalmente spettanti.
La giurisprudenza ha anche deciso, Corte di Cassazione 19 settembre 2001 n. 11830, che la retribuzione deve essere corrisposta interamente anche se l’attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata.
È opportuno ricordare che il calcolo delle competenze spettanti al lavoratore è dipendente dal regime di paga adottato in accordo al rapporto di lavoro in corso fra le parti.