In tema di protezione e prevenzione antincendio nei luoghi di lavoro, tutte le novità sono contenute nel decreto del 2 settembre 2021, che porta la firma del Ministero dell’Interno.
Reso noto attraverso la pubblicazione sulle pagine della Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021, il decreto mette nero su bianco i principi e le norme per una corretta gestione della sicurezza antincendio, in esercizio e in emergenza, presso i luoghi di lavoro.
L’entrata in vigore del provvedimento è prevista per il 3 ottobre 2022, ma oggi è possibile anticipare i capisaldi del decreto che:
. stabilisce le procedure attinenti la gestione della sicurezza antincendio, sia in fase di esercizio che di emergenza;
. entra nel merito dell’informazione e formazione dei lavoratori ;
. prevede la designazione degli addetti al servizio antincendio;
. fa chiarezza sulla formazione e aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza.
Un tema come quello della sicurezza è trattato quotidianamente da Insic, il portale delle riviste antincendio e ambiente & sicurezza sul lavoro, che garantisce un’informazione puntuale, approfondita, disponibile con online con immediatezza.
Prevenire gli incendi nei luoghi di lavoro e il piano di emergenza
La prevenzione degli incendi nei luoghi di lavoro comincia dall’adozione di tutta una serie di misure di sicurezza da parte del datore di lavoro.
Il datore di lavoro predispone un piano di emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, tenendo in stretta considerazione:
. luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
. luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori.
Nello stilare il piano di emergenza corre l’obbligo di dettagliare il nominativo dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi si prenda in carico lui la mansione, come detta l’art. 34 del d.lgs. 81/2008.
Per fare prevenzione sui luoghi di lavoro è necessario valutare i rischi d’incendio, in linea con quanto stabilisce la legge, considerando:
. il tipo di attività svolta;
. i materiali impiegati e immagazzinati;
. le attrezzature e gli arredi;
. le caratteristiche del luogo di lavoro, i materiali impiegati e le dimensioni;
. il numero di persone interne ed esterne impiegate nell’attività e i rischi a cui possono essere esposte, soprattutto se dotate di capacità fisiche, cognitive, sensoriali o motorie limitate.
Formazione e aggiornamento, essenziali per fare prevenzione
Conformemente a quanto stabilito dal decreto, il datore di lavoro deve assicurare la formazione degli addetti al servizio antincendio, che avviene anche attraverso il superamento di specifiche prove di accertamento tecnico, svolte presso gli istituti di formazione o le scuole della propria amministrazione.
Gli addetti al servizio antincendio devono frequentare, e superare, corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale. Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi possono essere svolti anche da soggetti con comprovata e documentata esperienza, secondo quanto stabilito dall’art. 6 del decreto stesso, che entra nel merito, e chiarisce quali sono i requisiti di cui devono disporre i docenti.
Può essere anche il datore di lavoro a occuparsi dei corsi, purché possegga i necessari requisiti di legge.