È proprio il caso di dirlo: l’importanza di una scelta in momenti di crisi. Scelta difficile in quanto la precarietà del lavoro non concede di scegliere serenamente la soluzione più idonea alle proprie esigenze: Tfr o previdenza integrativa? Che tra l’altro non decolla anche se offre rendimenti maggiori del Tfr. Cerchiamo di valutare insieme le scelte di investimento e risparmio per il futuro.
previdenza integrativa
Dall’INPS le indicazioni sul progetto SSE MOVE
Il progetto SSE MOVE è cofinanziato dalla Direzione Generale per l’Occupazione, gli Affari Sociali e l’Inclusione della CE, ed è partito nel novembre 2011, con l’intento di analizzare l’effettiva portabilità dei benefici previdenziali nei diversi Paesi dell’Unione.
La situazione dei fondi pensioni nell’Unione Europea
Il sistema del welfare nell’Unione Europea è raggruppato in almeno tre grossi pilastri; infatti, da un sistema originario interamente collettivo e obbligatorio, ovvero parliamo del Sistema Previdenziale pubblico – destinato ad erogare trattamenti pensionistici di base – parte del “sistema di welfare”; finanziato prevalentemente con un sistema a ripartizione, senza costituzione di riserve si arriva in questi anni dalla previdenza Complementare Collettiva, ovvero i Fondi pensione, in genere gestiti con criteri di capitalizzazione.
Tfr: scelta destinazione in caso di riassunzione presso un nuovo datore
Il lavoratore che, in seguito a licenziamento o dimissioni, viene riassunto da un nuovo datore di lavoro, deve scegliere la destinazione del Tfr entro 6 mesi dalla data della nuova assunzione e provvedere all’eventuale trasferimento della sua posizione da un fondo pensione all’altro oppure al riscatto della sua posizione.
Trattamento fine rapporto: scelta di assegnazione Tfr per i contratti inferiori a 6 mesi
La scelta di assegnazione del trattamento fine rapporto in caso di contratti inferiori a 6 mesi merita un discorso a sé. Infatti, il lavoratore può scegliere fra le opzioni possibili quella più adatta al suo caso, ma deve soprattutto valutare tempi ed effetti della sua scelta: in caso di contratto inferiore a 6 mesi o a 3 mesi, ad esempio, o di riassunzione presso un nuovo datore.
Tfr: quote di trattamento di fine rapporto presso il datore di lavoro
Il lavoratore può scegliere di lasciare le quote del Tfr presso il datore di lavoro, ma solo le quote di trattamento di fine rapporto che maturano dopo l’opzione o dopo l’attivazione del silenzio assenso per mancata comunicazione da parte del lavoratore. Le quote di Tfr maturate prima dell’esercizio dell’opzione restano presso il datore di lavoro.
Tfr: previdenza integrativa, Fondo contratto collettivo o FondInps. Opzioni da valutare
Il lavoratore può scegliere fra due opzioni: destinare il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza integrativa o lasciare il Tfr in azienda, con l’obbligo di comunicare la scelta entro 6 mesi dall’assunzione, altrimenti scatta il silenzio assenso e il versamento al Fondo pensione previsto dal contratto collettivo o al FondInps.
Le nuove disposizioni in favore delle zone terremotate
Il Governo Monti ha emesso un nuovo decreto a favore delle zone terremotate colpite dagli eventi sismici dal mese di maggio 2012. A questo riguardo, infatti, il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2012, il Decreto Legge n. 174/2012 con le disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.
Il riscatto dei fondi pensione in presenza di cassa integrazione
La Covip ha deciso di offrire alcuni chiarimenti sul riscatto dei fondi pensione con i periodi di cassa integrazione salariale e di mobilità.
Il cambio del Fondo in caso di previdenza integrativa
Esiste il limite dei due anni; in effetti, un iscritto ad un fondo complementare che nel caso avesse la necessità di trasferire il capitale maturato verso un fondo differente ha la possibilità di farlo al patto che abbia trascorso almeno due anni al fondo cedente.
L’accordo sul nuovo apprendistato nel settore turistico
La Federturismo Confindustria e Confindustria AICA, hanno sottoscritto con le OO.SS, Filcams-CGIL, Fisascat-Cisl e UilTucs-Uil, l’accordo sull’apprendistato per le aziende del settore turistico, in applicazione all’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 167/2011.
L’articolo 6 dell’accordo prevede la completa iscrivibilità degli apprendisti al Fondo di previdenza complementare di categoria secondo quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro sel settore turistico dello scorso 3 febbraio 2008. Non solo, l’Accordo sottoscritto dalla parti sociali riconoscono il ruolo e il valore dell’apprendistato nei cicli stagionali, un argomento particolarmente sentito in questo settore.
Presentato il Libro bianco sulle pensioni
È stato presentato a Bruxelles il nuovo piano europeo sul tema delle pensioni dal titolo ‘Un’agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili’, un piano nel quale si delinea il futuro dei sistemi pensionistici nei paesi dell’Unione Europea, basato soprattutto sui presupposti dell’ampliamento della partecipazione di uomini e donne all’attività professionale per tutto l’arco della vita e sulla sicurezza del risparmio destinato alle pensioni complementari.
Il commissario dell’Unione europea responsabile per l’Occupazione, gli Affari sociali e l’Inclusione, László Andor, ha posto in evidenza i diversi obiettivi che si pone. In effetti, attraverso questa iniziativa si intende creare migliori opportunità per i lavoratori anziani, sollecitando le parti sociali ad adattare il posto di lavoro e le prassi sul mercato del lavoro e facendo ricorso al Fondo sociale europeo per reinserire i lavoratori anziani nel mondo del lavoro oltre a – sviluppare sistemi pensionistici privati complementari incoraggiando le parti sociali a porre in atto tali sistemi e incoraggiando gli Stati membri a ottimizzare gli incentivi fiscali e di altro genere.
Chiarimenti sulla deducibilità dei contributi di previdenza complementare dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 131/E, ha deciso di offrire alcuni chiarimenti sulle modalità con cui a decorrere dal primo gennaio 2012, i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 252 del 2005 potranno portare in deduzione dal proprio reddito complessivo, nei venti anni successivi al quinto di partecipazione a forme di previdenza integrativa, i contributi versati a queste ultime, utilizzando – oltre all’ordinario plafond di deducibilità di euro 5.164,57 annui – un ulteriore “bonus” corrispondente a euro 2.582,29 annui, sino a concorrenza dell’ammontare che corrisponde alla differenza positiva fra l’importo di euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche.
Manovra Monti e la tassazione sui risparmi dei lavoratori
Premesso che la tassazione prevista dello 0,1% non sarà applicabile alle somme versate per la previdenza integrativa, occorre precisare che il governo Monti ha deciso, per effetto della manovra salva-Italia, di istituire, a decorrere dal 2011, un’imposta sul valore delle attività finanziarie (ivi compresi i c/c) detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e sui vari titoli contenuti in un deposito titoli.
Occorre precisare che in base all’articolo 19 del Dl 201/2011, per il periodo d’imposta 2012 è dovuta l’imposta di bollo per un ammontare pari allo 0,1% del valore complessivo di mercato dei prodotti e degli strumenti finanziari detenuti o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, con un importo minimo pari a 34,20 euro e, limitatamente all’anno 2012, con un importo massimo pari a 1.200 euro. A decorrere dal 2013, l’aliquota applicabile sarà pari allo 0,15%.