Con il provvedimento del 23 dicembre 2010 il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che l’azienda non può accedere ai file personali del dipendente, ma però può conservarli per far valere i suoi diritti: il diritto alla riservatezza dei lavoratori deve essere bilanciato con la possibilità per le imprese di tutelarsi nell’ambito di eventuali procedimenti penali.
La decisione nasce dal ricorso presentato al Garante il 30 luglio 2010 da un ex dipendente di una società che ha ribadito la richiesta, già avanzata ai sensi dell’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto 30 giugno 2003 n. 196), volta a ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano conservati in alcune cartelle contenute nell’hard disk del notebook datogli in uso dalla società e restituito alla stessa a seguito del proprio licenziamento, opponendosi al loro ulteriore trattamento.