I laureati ed i laureandi di tutta Italia, ed in particolare di complessivi 39 Atenei aderenti, hanno l’opportunità di poter effettuare uno stage della durata di tre mesi nel settore economico-finanziario, ed in quello giuridico, presso gli Uffici Corte dei Conti. Questo grazie all’apertura dei termini per un programma di tirocinio Corte dei Conti – Fondazione CRUI, che scadranno alle ore 18 del 19 novembre 2010, data ultima per potersi candidare e per poter partecipare alla prima fase di preselezione. Trattasi, nello specifico, della prima edizione 2010 del Programma di tirocinio Corte dei Conti – Fondazione CRUI che prevede, come sopra accennato, la possibilità di effettuare uno stage, a partire dal mese di febbraio del prossimo anno, della durata di tre mesi con possibile proroga di un ulteriore mese. I posti di tirocinio a disposizione presso gli uffici della Corte dei Conti sono complessivamente dieci a fronte di sedi di svolgimento a Palermo e Firenze, per due posti ciascuna, ed a Roma per i rimanenti sei posti disponibili.
Pubblica Amministrazione
Inpdap, requisiti per la pensione di vecchiaia
L’Inpdap, l’ente previdenziale per la pubblica amministrazione, ha chiarito alcuni aspetti sulla nuova pensione di vecchiaia in virtù delle modifiche introdotto dalla recente manovra finanziaria.
È opportuno precisare che i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia non sono comuni per tutti i lavoratori, ma variano a seconda del sistema di calcolo utilizzato, ovvero il sistema utilizzato può essere di tipo contributivo, retributivo o misto.
Fino al 31 dicembre 2011 si può accedere alla pensione di vecchiaia utilizzando il sistema retributivo e misto con 65 anni di età anagrafica, se uomini, o 61 per le donne. In questo caso occorre, ad ogni modo, possedere 20 anni di anzianità contributiva o di servizio.
Il nuovo TFR dell’Inpdap
L’articolo 12 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito in legge n. 122/2010 modifica la materia sul trattamento di fine servizio (TFS) e fine rapporto (TFR).
Infatti, il comma 7 dell’articolo 12 modifica il meccanismo di pagamento delle indennità di fine servizio stabilendo che il pagamento devono essere fatto in diversi periodi in relazione all’ammontare lordo dell’importo maturato.
Il pagamento del trattamento di fine servizio (TFS) o del trattamento di fine rapporto (TFR) per i pubblici dipendenti è concesso in un’unica soluzione annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, non supera i 90,000 euro o di due rate annuali se l’importo è compreso tra i 90,000 e i 150,000 euro.
Quando, però, l’importo del trattamento complessivo della prestazione al lordo delle relative trattenute fiscali risulta essere uguale o superiore a 150,000 euro, l’Inpdap eroga la quota spettante al lavoratore pubblico in tre differenti rate: la prima rata annuale è pari a 90,000 euro, la seconda a 60,000 e il terzo è pari all’ammontare residuo.
Inps, la pensione entro 60 giorni
Il maggiore istituto previdenziale italiano ha emesso il regolamento applicativo nel rispetto della legge 69/2009 ai fini della trasparenza amministrativa.
L’obiettivo dell’Inps è quello di garantire il diritto reale dei cittadini di ottenere i servizi erogati dall’istituto in un tempo certo e congruo.
In effetti, la legge 69/2009 sostituisce il precedente provvedimento legislativo 241/1990 fissando precisi limiti temporali entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi di competenza dell’Istituto, che prendano avvio ad istanza di parte o d’ufficio.
Il regolamento precisa che il termine per la conclusione del procedimento decorre dall’inizio del procedimento d’ufficio o, nel caso di procedimenti ad iniziativa di parte, dal ricevimento dell’istanza.
Stop alla riforma Brunetta
Ennesima fumata nera della riforma Brunetta che ha dettato nuove norme per la Pubblica Ammnistrazione. Dopo i provvedimenti dei Tribunali del lavoro di Torino e Salerno è in arrivo anche la sentenza del Tribunale di Trieste.
Secondo i giudici della città di San Giusto non è possibile applicare i contenuti della riforma Brunetta ai contratti del lavoro in corso, ma la sua efficacia potrà essere recepita solo dai nuovi contratti: insomma, non è possibile cambiare in corsa le regole del gioco.
Così, per il momento non è possibile applicare le norme previste dal decreto 150/2009, è questa, in buona sostanza, la decisione del Tribunale di Trieste che ha censurato la condotta antisindacale del comune della stessa città colpevole di aver modificato la macrostruttura dell’ente senza il confronto con il sindacato e decidendo in maniera unilaterale.
Il Tribunale ha deciso che il contenuto degli articoli 34 e 54 del decreto 150/2009 non possono trovare immediata applicazione anche se la circolare n. 7/2010 ha disposto il contrario.
Precari, riconosciuto lo stipendio estivo
Importante sentenza della Corte di Appello di Brescia per via delle conseguenze positive per migliaia di precari che potranno richiedere, all’Amministrazione Pubblica di riferimento, il pagamento delle retribuzioni estive fino ad oggi mai corrisposte.
La Corte di Appello ha, infatti, riconosciuto ai precari il diritto di percepire lo stipendio anche per i mesi estivi.
Secondo la Corte non è possibile assumere insegnanti con contratti a tempo determinato se esiste uno schema organizzativo che si ripete nel tempo.
I giudici bresciani hanno così riconosciuto agli insegnanti precari il diritto a percepire lo stipendio estivo e ha censurato il comportamento dell’Amministrazione Pubblica.
Invalidità civile, in arrivo i primi dati sui controlli INPS
Mentre l’Inail ha fatto sapere che il termine per esercitare il diritto alla revisione della rendita Inail, così come stabilito dal decreto n. 1124 del 1965, non è in prescrizione o in decadenza, ma che occorre tenere conto, al fine di valutare una stabilizzazione delle condizione fisiche, del termine di prescrizione triennale dalla scadenza del periodo di revisione, dall’altra parte il ministro del lavoro Maurizio Sacconi ha fornito i primi dati sulle attività di controllo del maggiore istituto previdenziale sulle attestazioni di invalidità e di indennità di accompagnamento.
Infatti, secondo i dati diffusi dal Ministro, l’Inps ha revocato 8785 pensioni di invalidità e 8159 indennità di accompagnamento per gli effetti di un programma di controllo interno svolto dallo stesso istituto previdenziale.
Su circa 175,000 controlli effettuati nel primo trimestre del 2010, l’Inps ha rilevato la mancata sussistenza dei requisiti in più di 8000 pensioni di invalidità.
Concorso pubblico, è possibile accedere alle schede valutative
Il TAR del Lazio con sentenza del 3 settembre 2009 n. 32103, ha espresso parere favorevole all’accesso agli atti amministrativi al fine di tutelare la posizione soggettiva.
Nella fattispecie, la ricorrente, che aveva partecipato al concorso pubblico per esami e titoli a cinque posti di dirigente amministrativo indetto con decreto direttoriale del 1 marzo 2007, non era risultata vincitrice del predetto concorso, pur classificandosi all’undicesimo posto.
La ricorrente, con istanza notificata il 3 febbraio 2010, motivata con esplicito riferimento all’esigenza di tutelare le proprie posizioni soggettive, ha in conseguenza richiesto l’accesso ai titoli di studio ed ai documenti comprovanti i titoli di preferenza dei concorrenti classificarsi fino all’undicesimo posto nella graduatoria del concorso.
Il TAR ha ribadito che, nella sentenza n. 32103, l’accesso agli atti amministrativi è la regola, mentre il diniego è l’eccezione.
Infermieri, alla ricerca del posto
Ammontano a circa 2000 infermieri il fabbisogno della regione Veneto e proprio in questi giorni è in corso una campagna promozionale negli istituti superiori per fornire a tutti gli studenti della città di Venezia tutte le informazione sulla professione infermieristica.
La professione di infermiere è altamente ricercata: solo all’ospedale civile di Venezia, nel 2010, sono andati in pensione 60 tra infermieri e operatori e 90 nell’Azienda Sanitaria 12.
Ricordiamo, però, che ciò non comporta una sostituzione automatica poiché, per le esigenze della finanza pubblica, si garantisce un turn over minimo.
Secondo alcune valutazione della federazione dei collegi degli infermieri, Ipasvi, su quasi 370mila iscritti il 10% appartengono ad altre nazioni. Il collegio Ipasvi ha posto in evidenza che il 59% degli stranieri sono comunitari, mentre il 41% provengono da Paesi di area extra europei.
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazioni
La Dichiarazione Sostitutiva di Certificazioni introdotta con Il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (entrato in vigore il 7/3/2001) è un documento nato con l’obiettivo di snellire tante procedure burocratiche nei rapporti cittadino/pubblica amministrazione. Questa forma di Autocertificazione permette al cittadino di evitare la richiesta di alcuni certificati riducendo molto i costi in termini di tempo e denaro che la richiesta di certificati può comportare.
Chi può usufruire della Dichiarazione Sostitutiva di Certificazioni? Tutti i cittadini italiani, cittadini non italiani appartenenti ad uno dei paesi membri dell’Unione Europea. Anche i cittadini stranieri che non provengono dai paesi dell’Unione Europea posso presentare autocertificazione (salvo casi speciali previste dalla normativa) ma limitatamente alle informazioni che sono possedute dall amministrazioni pubbliche italiane.
Rispetto alla validità temporale, le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità dei certificati che sostituiscono. I dati che possono rientrare in un’autocertificazione, indicati nell’art. 46 del D.P.R., possono riguardare stati, qualità e fatti del dichiarante.
Inps, ulteriori precisazioni sulle certificazioni di malattia
L’Inps con la circolare n. 119 del 7 settembre 2010 ha voluto dare ulteriori precisazioni sulla trasmissione telematica delle certificazioni di malattia e ha stabilito nuove modalità di invio degli attestati ai datori di lavoro pubblici e privati tramite PEC – posta elettronica certificata.
Si ricorda che con circolare n. 60 del 16.4.2010 l’Inps ha indicato le modalità attuative relative alla trasmissione telematica dei certificati di malattia, ai sensi delle recenti disposizioni normative (decreto del Ministero della salute del 26.2.2010 e circolare n. 1 del 19.3.2010 del Dipartimento della Funzione pubblica e del Dipartimento della Digitalizzazione della pubblica Amministrazione e innovazione tecnologica).
Concorso pubblico interno non per i precari
In un concorso pubblico interno è lecito consentire la partecipazione solo al personale a tempo indeterminato escludendo i lavoratori precari?
La domanda è di per sé ammissibile visto che diverse amministrazioni prevedono esplicitamente il divieto di partecipare al concorso al personale assunto come precario.
Il dilemma è stato risolto dal Tar del Lazio che con la sentenza n. 23772 dell’8 luglio 2010 ha stabilito sostanzialmente corretto il comportamento delle Amministrazioni Pubbliche e il divieto contenuto nel bando di concorso non può essere assolutamente considerato discriminatorio.
Pensione, traguardo raggiungibile (?)
La pensione diventa un traguardo mobile.
Nel senso che, per gli effetti della recente manovra finanziaria prevista dal decreto n. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, il Legislatore ha introdotto tre nuovi meccanismi mobili che fanno slittare il termine della propria attività lavorativa: la finestra a scorrimento, l’innalzamento dell’età pensionabile e la parità tra uomini e donne nell’Amministrazione Pubblica.
No alle tutele dell’articolo 7 dello Statuto per i pubblici dipendenti
La circolare n. 28 del 2 agosto 2010 ha chiarito che la procedura di impugnazione delle sanzioni disciplinari, di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 7, della Legge n. 300/70, non si applica ai dipendenti pubblici.
Ovvero, secondo il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero del Lavoro, rimane del tutto inapplicato per i lavoratori dell’amministrazione pubblica il collegio arbitrale previsto dall’articolo 7 dello statuto.