La legge Finanziaria amplia la possibilità di ricorrere al lavoro occasionale ed accessorio.
Questa particolare forma di lavoro, previsto dagli articoli 70 e successivi dalla Legge n. 276/2003, trova nella legge Finanziaria, così come prevedono i commi 148 e 149, un ampliamento di tipo normativo. Grazie alla legge Finanziaria anche la Pubblica Amministrazione può utilizzare questa particolare strumento di lavoro.
Premesso che la struttura di fondo di questo particolare contratto di lavoro non è stato modificato ma semmai è cambiata l’ambito applicativo.
Un Ente Locale (sia esso Provincia, Regione, Comune o Comunità Montana) può ricorre a questa forma di collaborazione per i lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade e monumenti.
I giovani con un’ età inferiore ai 25 anni e iscritti ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado possono prestare attività occasionale ed accessoria (il limite è fissato in 5000 euro per ogni committente nell’anno solare) in qualsiasi settore produttivo.