Inpdap, calcolo dell’indennità di fine servizio

L’ultima manovra economica, ovvero la legge n. 122 del 2010, ha stabilito importanti modifiche a proposito dell’indennità di fine servizio equiparandola a quella del trattamento fine rapporto di lavoro presente nelle aziende private, TFR.

A differenza del privato, nel pubblico impiego è l’Inpdap che corrisponde l’indennità di fine servizio a conclusione del rapporto di lavoro.

La materia è in continua evoluzione; infatti, nel tempo si sono inseriti diversi istituti: dall’indennità di  premio di servizio per i dipendenti degli enti locali e del servizio sanitario nazionale all’indennità di buonuscita per i dipendenti dello stato e del trattamento di fine rapporto (TFR) per le categorie contrattualizzate iscritte all’Inpdap dopo il 31 dicembre 2000.

Collegato lavoro, la Camera approva in via definitiva

Alla fine il Parlamento ha concluso il suo iter e ha licenziato il Collegato Lavoro alla manovra finanziaria (DDL 1441-quater-G) ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il testo approvato è quello modificato dal Senato il 29 settembre scorso e la nuova formulazione ha tenuto conto delle osservazioni sollevate lo scorso marzo dal Presidente della Repubblica.

Non mancheremo di mettere in evidenza il suo contenuto nei prossimi post.

Il Collegato Lavoro ha introdotto delle modifiche sostanziali su diversi temi toccando gli argomenti più disparati: dalla revisione della disciplina dei lavori usuranti alle modifiche alla disciplina dell’orario di lavoro, dal riordino della normativa in fatto di congedi, aspettative e permessi fino a introdurre nuove norme in fatto di conciliazione e arbitrato.

Collegato lavoro, inizia la discussione alla Camera

È iniziato l’esame parlamentare da parte della Camera dei deputati, AC 1441-quater-F, la settima lettura del collegato lavoro limitatamente alle parti modificate dal Senato.

Il Senato ha modificato diverse disposizioni coinvolgendo gli articoli 2, 20, 31, 32 e 50. Per questa ragione, data la natura parlamentare del nostro sistema costituzionale, è necessario ricorrere alla duplice deliberazione conforme di entrambe le Camere.

All’articolo 2, recante una delega per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro, sono state introdotte modifiche al testo al fine di armonizzare le nuove norme introdotte dal recente decreto n. 78 del 2010 (correttivo alla manovra finanziaria).

Dal testo sono stati eliminati ogni riferimento all’istituto per gli affari sociali poiché, con l’articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, si è provveduto alla sua soppressione e il trasferimento delle relative funzioni all’ISFOL.

I contratti per lavorare nel turismo: l’apprendistato

Il Ministero del Lavoro, attraverso la circolare n. 34 del 29 settembre del 2010, ha posto in evidenza le diverse forme di rapporto di lavoro esistenti ed ammissibili in questo particolare settore.

In effetti, il settore turistico, per la sua estrema variabilità in relazione anche alle diverse esigenze locali, ha la necessità di ricorrere ad una modalità organizzativa estremamente flessibile: basti pensare alla stagionalità del settore.

In base a questa esigenza esitono differenti forme contrattuali ammesse: si parte dall’apprendistato per arrivare al lavoro intermittente, si segue il lavoro occasionale accessorio senza trascurare il lavoro a tempo determinato.

Il settore turistico ha l’esigenza di conciliare i cicli stagionali con le diverse forma di collaborazione. A questo proposito, il contratto di apprendistato può essere tranquillamente utilizzato poiché si riesce a conciliare la necessità formativa con la flessibilità.

Inpgi, stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinate e continuativa

L’Inpgi, l’istituto previdenziale dei giornalisti, attraverso la circolare del 21 settembre 2010 n. 8 ha disciplinato la procedura per la stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata continuativa in ambito giornalistico.

Ricordiamo che il contratto a progetto, mediante le nuove normative, ha sostituito i rapporti di collaborazione coordinata continuativa, meglio conosciuto come co.co.co.

Il provvedimento è divenuto efficace a decorrere dal 15 dicembre 2009 a seguito della relativa approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.

La norma a suo tempo prevedeva che i datori di lavoro potevano attivare la procedura di stabilizzazione stipulando, secondo il termine di 8 mesi dalla predetta data di approvazione e comunque entro il 15 agosto 2010,  di specifici accordi con le Associazioni Regionali della Stampa volti alla trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata continuativa in rapporti di lavoro subordinato.

I lavoratori e la categoria dei quadri

La categoria dei quadri si trova collocata tra quella degli impiegati e quella dei dirigenti ed è stata introdotta dalla legge n. 190 del 1985.

L’articolo 1 della legge ha modificato l’articolo 2095 del codice civile che ha aggiunto anche la categoria di quadri.

Ora le categorie espressamente previste dalla legge e destinatarie di tutte le disposizioni sono quattro: operai, impiegati, quadri e dirigenti.

Il legislatore ha previsto che la categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa.

La busta paga, la checklist dei controlli

Avevamo già scritto che la busta paga ha validità giuridica e assume valore di prova di fronte all’autorità giudiziaria per difendere la corretta interpretazione delle norme lavorative fissate dalla contrattazione articolata.

Per questa ragione diventa importante saper verificare la correttezza dei dati inseriti. Anche se il dettaglio di ciascuna voce può aver senso per un esperto, consulente del lavoro o sindacalista, il lavoratore deve essere in grado di effettuare delle analisi in modo veloce e mirato.

L’obbligo di fedeltà e il lavoratore

 Nella giurisprudenza vengono chiamati obbligo del non fare che valgono anche quando l’attività lavorativa è sospesa per diversi motivi.

Questi obblighi si affiancano a quelli, per ragioni di ovvietà, sono già presenti in un normale rapporto di lavoro, come l’obbligo di lavorare.

Gli obblighi del non fare sono orientati a tutelare le capacità concorrenziali del datore di lavoro, così come prevede l’articolo 2105 del codice civile, ovvero il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Stabilito il rinvio della valutazione del rischio da stress-correlato

Per effetto della conversione del decreto legge del 31 maggio 2010 n. 78, meglio conosciuto come correttivo alla manovra finanziaria, è stato prorogato la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato al 31 dicembre 2010 anche per le aziende private.

Infatti, per effetto dell’articolo 8 del decreto legge 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, e al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010 e quello di cui all’articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di dodici mesi.

Il lavoro dei minorenni, criteri fondanti

La legge di riferimento che si occupa di disciplinare il lavoro dei minorenni è la n. 977/67 modificata successivamente dal decreto n. 345/99.

Stando a quanto affermato dal legislatore, la tutela prevista dalla legge si applica ai minori dei diciotto anni che hanno un rapporto o un contratto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme legislative.

Il legislatore ha inteso chiarire gli ambiti di applicazione; in effetti, è identificato il bambino, ossia il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all’obbligo scolastico, l’adolescente, ovvero il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all’obbligo scolastico.

Il lavoro accessorio nei parchi divertimento

Con l’arrivo dell’estate i parchi come luogo di ritrovo e di divertimento (acquatici, tematici, naturalistici e parchi avventura) sono sempre più affollati tanto da richiedere un aumento stagionale del proprio personale.

A questo proposito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha espresso parere favorevole sulla possibilità di instaurare un rapporto di lavoro accessorio.

I rapporti di lavoro instaurati in questo modo non devono però rientrare tra le prestazioni assoggettabili a contribuzione Enpals. In effetti, la maggior parte dei lavoratori dipendenti dei parchi divertimento sono sottoposti alla contribuzione di questo ente previdenziale.

La proposta di Cazzola e Ichino sulle pensioni

La manovra correttiva è all’esame della commissione bilancio del Senato con importanti e restrittive misure sul sistema previdenziale italiano come l’introduzione della finestra mobile che ritarda, una volta maturati i requisiti, l’accesso alla pensione di 12 mesi in caso di lavoratori dipendenti e di 18 se autonomi.

Ma non è finita perché è presente una proposta di legge i cui primi firmatari sono l’on. Giuliano Cazzola (PDL) per la Camera e il sen. Pietro Ichino (PD) per il Senato. Una proposta decisamente trasversale perché è firmata da parlamentari di maggioranza e opposizione che ha lo scopo di consentire un ulteriore  permanenza  al  lavoro  per due anni.

Il diritto alle ferie per gli apprendisti e i detenuti

Le ferie è un diritto sancito e ribadito da diverse disposizioni di legge. Esistono particolari categorie di lavoratori che per la loro particolare posizione sociale godono di disposizioni differenti.

Per l’apprendista maggiorenne valgono, in base all’articolo 2 del decreto n. 66/2003, le regole generali in uso per tutti gli altri lavoratori: in pratica quattro settimane annue minime di cui due differibili ai diciotto mesi successivi.

Per gli altri apprendisti occorre riferirsi alla disciplina prevista in maniera specifica per gli adolescenti e bambini. Per questa particolare normativa bisogna considerare l’articolo 23 della legge n. 977/1967, l’articolo 2 del decreto n. 345/1999, l’articolo 14 della legge n. 25/1955 e l’articolo 18 del DPR n. 1668/1956, precisando che si può affermare che, per i minori di sedici anni, il periodo di ferie retribuite non può essere inferiore a 30 giorni di calendario.

Dimissioni volontarie? Nessuna indennità di disoccupazione

L’Inps con messaggio n. 16825/2010 ha chiarito che l’indennità di disoccupazione non spetta al lavoratore che si dimette volontariamente, così come prevede la Legge n. 448 del 1998.

Secondo l’articolo 34 l’indennità di disoccupazione per dimissioni volontarie non comporta nessun obbligo per l’istituto previdenziale.

In effetti, il contenuto della legge è abbastanza chiaro perchè stabilisce che la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dà titolo alla concessione della indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, e con requisiti ridotti di cui al decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni e integrazioni.