Le rappresentanze sindacali aziendali presenti nei luoghi di lavoro sono stati espressamente riconosciute dall’articolo 19 della Legge 300/1970, o Statuto dei lavoratori. Infatti, prima le rappresentanze sindacale nei luoghi di lavoro vanno individuati nelle Commissioni Interne di cui all’Accordo interconfederale del 18 aprile 1966.
Ricordiamo che le Rappresentante Sindacali aziendali possono essere costituite in tutte le unità produttive e nelle amministrazioni in cui siano occupati più di 15 dipendenti e l’iniziativa può essere assunta, congiuntamente o disgiuntamente, dalle associazioni sindacali firmatarie degli accordi istitutivi delle RSA, dalle associazioni sindacali firmatarie del ccnl applicato nella unità produttiva od amministrativa o da altre forme associative dei lavoratori, purchè formalmente costituite.
Secondo le regole attuali è necessario presentare le liste di candidati che sono intenzionati ad assumere il ruolo di delegato. In effetti, le liste possono essere presentate dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo di lavoro applicato nella unità lavorativa o dalle associazioni sindacali purchè formalmente costituite e che accettino formalmente gli accordi istitutivi delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA).