La Corte Costituzionale è intervenuta in materia con la sentenza n. 80/2010 pubblicata nella gazzetta Ufficiale n. 9 del 3 marzo 2010.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, conosciuta anche come legge finanziaria 2008, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n.449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza di classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.
La legge n. 244/2007 prevede che il numero dei posti degli insegnanti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25% del numero delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007.