Il fondo di garanzia dell’Inps, o meglio il fondo di garanzia per il pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, è una particolare provvidenza economica definita dall’articolo 1 e 2 del decreto 80/92.
Il fondo è gestito direttamente dall’Inps, così come il trattamento di fine rapporto o TFR, utilizzato per pagare i crediti di lavoro, diversi dal TFR, maturati negli ultimi 3 mesi del rapporto, in sostituzione del datore di lavoro insolvente.
L’Inps interviene nel caso in cui il datore di lavoro sia stato assoggettato ad una procedura esecutiva concorsuale, quali il fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione straordinaria.
Il lavoratore per ottenere il pagamento deve rispondere a determinati requisiti, ovvero che sia cessato il rapporto di lavoro, che sia aperta una procedura concorsuale e ci sia stato il necessario accertamento dei crediti di lavoro mediante ammissione nello stato passivo.