Le lavoratrici co.co.pro. sono equiparate alle subordinate e alle autonome per congedo di maternità, adozioni o affidamento di minore, in base alla sentenza della Corte di Costituzionale sulla gestione separata Inps. Il congedo di maternità dura cinque mesi e non tre anche per le lavoratrici o autonome iscritte alla Gestione Separata Inps.
tutela maternità
Congedo parenterale facoltativo, obbligatoria la comunicazione
La lavoratrice neomamma ha l’obbligo di comunicare al datore di lavoro l’intenzione di utilizzare il congedo maternità facoltativo, pena il licenziamento per giusta causa.
Diritti della madre lavoratrice, permessi giornalieri per allattamento
La madre lavoratrice, nel primo anno di vita del bambino, ha diritto al permesso di una o due ore al giorno per allattarlo. Sono permessi giornalieri per allattamento retribuiti dall’Inps.
Oltre ai periodi di astensione obbligatoria e facoltativa in gravidanza, infatti, la disciplina sulla maternità riconosce alla madre la possibilità di prendersi cura del neonato nel primo anno di vita, mediante brevi permessi giornalieri per allattamento.
In base all’art. 39 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, il Testo unico delle disposizioni legislativa in tema di tutela della maternità e della paternità, prevede dunque i riposi giornalieri della madre. Pertanto il datore di lavoro ha il dovere di concedere alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
Il diritto all’indennità di maternità
Abbiamo già segnalato che, in base al D.M. 12.07.2007, hanno diritto al congedo per maternità, oltre alle lavoratrici dipendenti, anche le lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’Inps.
In particolare, quindi, il diritto all’indennità di maternità spetta alle lavoratrici a progetto e alle collaboratrici coordinate e continuative; alle lavoratrici associate in partecipazione; alle libere professioniste iscritte alla gestione separata; alle lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali per meno di 30 giorni nell’anno solare e con un compenso inferiore a 5000 euro con lo stesso datore di lavoro; alle lavoratrici comprese nelle categorie “tipiche” di amministratore, sindaco, revisore di società, di associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica; alle lavoratrici che svolgano “lavoro autonomo occasionale“; ai venditori “porta a porta”.
Possono usufruire del beneficio la madre naturale; la madre che adotta oppure ha in affidamento un minore, a ricorrere dal giorno in cui il minore entra nell’anagrafica della famiglia; il padre nel caso che la madre muore oppure è affetta da grave patologia o abbandona il figlio oppure se il padre ha il bambino in affidamento esclusivo.
Tutela della maternità per lavoratrici a progetto
Le donne che lavorano con contratto a progetto, che siano libere professioniste senza cassa o lavoratrici parasubordinate, hanno diritto al congedo e all’indennità di maternità da parte dell’Inps. Naturalmente, per accedere a tali diritti, sono indispensabili precisi requisiti e seguire le modalità richieste. In primis: i requisiti contributivi.
Per quanto riguarda le modalità per presentare la domanda, vediamo in dettaglio quali siano le leggi che le regolano.
La legge tutela la lavoratrice per tutto l’arco temporale compreso fra il periodo della gravidanza e la nascita del bambino e dal primo anno del bambino per otto anni consecutivi. La donna in attesa ha diritto anche al congedo di maternità per cinque mesi, da distribuire nel periodo che precede il parto e in quello che segue il parto, secondo le esigenze. Durante il congedo di maternità la donna ha anche diritto ad una indennità di maternità da parte dell’Inps, in base al D. M. 12 luglio 2007.