Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha posto alcuni limiti alla riscattabilità dei corsi universitari, in particolare dei corsi di specializzazione. In effetti, il TAR della Campania, con sentenza n. 5092 dello scorso 31 ottobre 2011, ha voluto precisare che non è riscattabile il corso di specializzazione svolto contemporaneamente alla normale attività lavorativa, anche se propedeutico all’impiego.
La disposizione, articolo 13 del DPR del 29 dicembre 1973 n. 1092 applicabile al caso, prevede, con riferimento alla questione relativa al riscatto degli anni di specializzazione, prevede che il dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione necessaria per l’ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento può riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, verso corresponsione di un contributo pari al 7 per cento, commisurato all’80 per cento dello stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione alla durata del periodo riscattato.
Il TAR ha però precisato che, anche in riferimento al decreto legislativo n. 184/1997, trattandosi di una condizione necessaria per l’assunzione, non è possibile riscattare un periodo di studi, come quello del corso di specializzazione, che si sia svolto contemporaneamente alla normale attività lavorativa (a questo proposito si veda la sentenza del T.A.R. Campania, Sezione II, del 23 luglio 2010 n. 16963 o n. 16964).
Ricordiamo che, ai fini della pensione, si valutano direttamente senza che occorra alcuna domanda né il pagamento di alcun onere il servizio militare e il servizio di ruolo, al quale corrisponde l’effettuazione di ritenute sulla retribuzione con contribuzione INPDAP.
Sono riscattabili, al contrario, i servizi o periodi valutabili a domanda i periodi per il conseguimento di titoli di studio universitario: dal 12.07.97 si può riscattare, a prescindere dalla qualifica posseduta, il diploma di laurea, il diploma universitario, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca.