Ricordiamo che il sistema di tassazione agevolato legato alla produttività è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 2 del decreto n. 93 del 2008, concernente misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro.
In effetti, la disposizione aveva previsto, in via sperimentale per il periodo dal 1º luglio 2008 al 31 dicembre 2008, e limitatamente ai lavoratori dipendenti che nel 2007 avessero percepito redditi da lavoro non superiori ad euro 30.000, l’introduzione di una imposta del 10 per cento, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, entro il limite massimo di 3.000 euro, sui compensi erogati per le prestazioni di lavoro straordinario, per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento e, infine, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
La disposizione è stata prorogata fino al 2011 con l’articolo 53 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 – decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125 – che ha esteso anche al 2011 gli interventi relativi alla detassazione.
È chiaro che il primo comma dell’articolo 53 ha previsto che, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono soggette a una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.
La disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2010, a 40.000 euro (comprensivi di eventuali importi detassati).
Secondo il testo in esame emergono chiaramente le novità; in effetti, tra le novità rispetto al riferimento iniziale, le misure agevolative non hanno prorogato le disposizioni sullo straordinario, sul lavoro supplementare e sulle clausole flessibili del part-time.
È aumentato il tetto massimo dell’importo per il quale applicare la detassazione (dall’iniziale 3.000 euro si è passati a 6.000 euro) nonché il limite di reddito entro cui è possibile la detassazione (da 30.000 euro a 40.000 euro) allargando la platea dei potenziali beneficiari.
Inoltre, la norma di proroga per il 2011 ha legato la corresponsione delle somme ad accordi o contratti collettivi di secondo livello.