Tra non molto dovremo fare la consueta dichiarazione annuale Irpef e, in modo particolare per i giovani, occorre anche comprendere in che modo sono tassate i redditi derivati da borse di studio o il compenso percepito sotto forma di premi.
Le borse di studio rientrano, secondo anche una consolidata prassi, tra i redditi assimilati al lavoro dipendente; in effetti, rientrano in questa categoria, in base all’articolo 50 del Dpr 917/1986 o Tuir, le borse di studio o assegni, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale, corrisposte a soggetti fiscalmente residenti, a meno che non sia prevista un’esenzione specifica.
Il reddito diventa di tipo assimilato quando il beneficiario non è legato da un rapporto di lavoro dipendente con il soggetto erogante, in quanto, in caso contrario, le somme erogate si cumulano agli altri emolumenti corrisposti a titolo di lavoro dipendente.
A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, risoluzione n. 95/E/2002, che le borse di studio corrisposte ai “tirocinanti”, danno origine a redditi assimilati proprio perché i rapporti che i datori di lavoro pubblici e privati intrattengono con i soggetti ospitati non costituiscono rapporti di lavoro. Per sapere quale sistema fiscale potrebbe essere applicabile è necessario, in modo particolare per i soggetti non residente, verificare la residenza del soggetto erogante. In questo caso, se risultasse residente in Italia allora, se residente in Italia, anche nell’ipotesi in cui l’attività di studio sia svolta all’estero, la borsa di studio è tassata in Italia.
Al contrario, se risulta essere residente all’estero, la borsa di studio è tassata nel Paese di residenza del percettore, salvo disposizioni contrarie stabilite nelle norme convenzionali.
I premi per particolari meriti artistici e scientifici, così come stabilito dall’articolo 67 del Tuir, prevede differenti riferimenti reddituali con la caratteristica comune è l’apporto di un incremento di ricchezza che non trova disciplina nelle altre norme. Nella fattispecie dei redditi cosiddetti “diversi” rientrano i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali.
Questi premi costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Per i soggetti non residenti si stabilisce che la tassazione è nel paese di residenza.