Il collegato lavoro ha messo in evidenza la possibilità da parte della Pubblica Amministrazione la revisione di tutti i rapporti a tempo parziale fino ad oggi istituiti.
Le Amministrazioni potranno chiedere, infatti, la revisione dei contratti di lavoro a tempo parziale entro sei mesi dalla data di applicazione della legge. In seguito, i nuovi contratti part time che saranno concessi adotteranno i criteri della scadenza tenendo conto della soluzione dello stato di necessità che li avevano motivati.
L’intenzione del Legislatore è quella di fornire alle singole Pubbliche Amministrazioni uno strumento utile per definire una nuova allocazione del personale tenendo conto di esigenze non più contingenti.
Questa è una importante novità che permetterà a molti lavoratori di chiedere la ridefinizione del contratto di lavoro consentendo il ricorso al tempo parziale per rispondere alle esigenze di molte famiglie, ma che non potevano presentare domanda per via della saturazione delle disponibilità.
Ricordiamo, infatti, secondo quanto prevede l’articolo 16 del collegato lavoro che riguarda i rapporti di lavoro a tempo parziale (part time), è concesso alle pubbliche amministrazioni di riesaminare, entro sei mesi successivi all’entrata in vigore della legge e nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, i provvedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale adottati prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008.
Il Legislatore intende dare una risposta efficace alle esigenze del datore di lavoro pubblico che, in questo modo, può tenere in considerazione diversi elementi oggettivi per confermare o meno il contratto a tempo parziale, quale il tipo di incarico o la mansione del lavoratore.
Influiranno sicuramente sulle decisioni anche la disponibilità del personale al fine di garantire, ad ogni modo, il servizio regolare all’utenza.
È opportuno ricordare che oggi esistono lavoratori che usufruiscono del part time a fronte di esigenze che, a suo tempo, avevano dimostrato di possedere, ma che continuano a mantenere lo status contrattuale anche se non sussistono più i motivi originali.