Dallo scorso 26 aprile 2012 entra pienamente in vigore il Decreto Legislativo n. 167/2011, in materia di Apprendistato e che da questa data sono abrogate le seguenti disposizioni legislative: Legge n. 25/1955 – articoli 21 e 22 della Legge n. 56/1987 – articolo 16 della Legge n. 196/1997 – articoli da 47 a 53 del D.L.vo n. 276/2003. In particolare, l’articolo 23 del decreto legge n. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008 interviene sulla durata del contratto, sulla formazione esclusivamente aziendale, sull’abolizione di adempimenti burocratici e sulle visite mediche pre-assuntive per maggiorenni.
Ricordiamo che il contratto di apprendistato diventa il contratto formativo per eccellenza, assolve sia al diritto dovere di istruzione e formazione (secondo la nuova riforma dei cicli scolatici L. 53/2003 ) sia all’apprendimento professionale anche di specializzazione tecnica superiore.
Il nuovo apprendistato integra tre differenti tipologie contrattuali con una nuova forma: il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale e, infine, il contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (art. 47 Dlgs 276/03).
Non solo, il nuovo contratto di apprendistato recepisce anche le indicazioni della Corte Costituzionale con la sentenza 176 / 2010 dove si ribadisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 49 nella parte in cui si prevede che la formazione interna dell’apprendista non debba essere regolamentata dalle Regioni ma, bensì, rimessa integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali.
Il nuovo apprendistato offre quattro nuove opportunità. Infatti, accanto all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale per gli under 25 con la possibilità di acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro si prevede anche l’apprendistato di mestiere per i giovani tra i 18 e i 29 anni che potranno apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro. Non solo, per intervenire anche sull’alta professionalità si prevede anche una forma di apprendistato definita di alta formazione e ricerca per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e postuniversitari e per la formazione di giovani ricercatori per il settore privato e, l’innovativo, apprendistato per la riqualificazione di lavoratori in mobilità espulsi da processi produttivi.
► Novità dal riordino complessivo della disciplina dell’apprendistato
► In arrivo l’Accordo Interconfederale sull’Apprendistato nel settore industria