Arriva anche per i terremotati della regione Abruzzo la riscossione dei contributi sospesi e, a questo fine, il nostro Ente previdenziale ha fornito, attraverso la circolare n. 116 del 19 settembre 2012, tutti i necessari chiarimenti.
La parte 6 della circolare offre alcune indicazioni sulle modalità di recupero dei contributi sospesi, mentre il paragrafo 5 fornisce le necessarie informazioni, sulla base di una specifica domanda, per ottenere le informazioni necessarie alla gestione della pratica.
L’Inps ricorda che la domanda non ha carattere autorizzatorio, ma si rende opportuna per velocizzare l’attività di gestione del fenomeno.
La domanda è finalizzata al fine di individuare i soggetti che possono rientrare nella soglia chiamata de minimis, utile per usufruire della riduzione al 40%: la domanda, redatta secondo il modello allegato per ciascuna gestione, deve essere presentata presso la Sede competente entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare.
L’Inps, al fine di consentire un corretto recupero delle somme oggetto di sospensione, i soggetti interessati, sulla base dell’istanza, dovranno:
- rilevare l’ammontare dei contributi sospesi dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 (per i soggetti individuati dall’art. 2 dell’OPCM n. 3754/2009, modificata dall’OPCM n. 3757/2009) e dal 6 aprile 2009 al 15 dicembre 2010 (per i soggetti destinatari della proroga di cui all’art. 39, comma 1 decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122);
- ridurre il debito al 40% (solo per i soggetti che rientrano nel de minimis e che rilasciano apposita dichiarazione);
- determinare la rata costante, suddividendo l’ammontare in un numero massimo di 120 rate mensili di uguale importo.
Si ricorda che l’importo minimo da versare, per ciascuna rata, non deve essere inferiore a 50,00 euro. In presenza di rate con importi inferiori, il numero massimo di rate concedibili dovrà essere rideterminato, in modo da rispettare il predetto importo minimo.
Non solo, il versamento delle rate da gennaio a settembre 2012, per le quali risultano già scaduti i termini di pagamento, dovrà essere effettuato in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni ed oneri, entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.