L’indennità di buonuscita è una somma di denaro corrisposta una sola volta al lavoratore quando cessa dal servizio così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1032 del 29 dicembre 1973 e successive integrazioni e modificazioni.
Ne beneficiano tutti gli iscritti ad un fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato (Inpdap), assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 che hanno risolto, per qualunque causa, il rapporto di lavoro e quello previdenziale con l’Inpdap con almeno un anno di iscrizione.
Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 trova applicazione, invece, la disciplina del trattamento di fine rapporto (Tfr).
Così, ad esempio, i dipendenti di una università possono beneficiare dell’indennità di buonuscita a patto che siano di ruolo (docenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo) e con almeno un anno di iscrizione al fondo di previdenza ex ENPAS.
L’importo è pari a tanti dodicesimi dell’80% dell’ultimo trattamento retributivo annuo e della tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni utili compresivi dei periodi riscattati.
Come regola si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi.
Per anni utili si intendono i servizi resi con iscrizione al fondo di previdenza, quelli riscattati e quelli relativi ad anzianità di servizio convenzionali la cui copertura previdenziale è prevista da apposite disposizioni legislative.
Per ottenere l’indennità non occorre fare domanda perché è liquidata d’ufficio; infatti, alla cessazione dal servizio dell’iscritto, l’amministrazione di appartenenza invia alla sede Inpdap competente per territorio la documentazione di rito per la liquidazione.
Il trattamento di fine rapporto (Tfr) sostituisce l’indennità di buonuscita per i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato dal 1 gennaio 2001. Ed è sottoposto alla stessa disciplina di cui beneficiano i lavoratori del settore privato ed è disciplinata dall’art. 2120 del codice civile (“Disciplina del trattamento di fine rapporto”) e dal DPCM 20 dicembre 1999 e successive modifiche.
Il trattamento di fine rapporto si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Inoltre, salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.