L’articolo 12 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito in legge n. 122/2010 modifica la materia sul trattamento di fine servizio (TFS) e fine rapporto (TFR).
Infatti, il comma 7 dell’articolo 12 modifica il meccanismo di pagamento delle indennità di fine servizio stabilendo che il pagamento devono essere fatto in diversi periodi in relazione all’ammontare lordo dell’importo maturato.
Il pagamento del trattamento di fine servizio (TFS) o del trattamento di fine rapporto (TFR) per i pubblici dipendenti è concesso in un’unica soluzione annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, non supera i 90,000 euro o di due rate annuali se l’importo è compreso tra i 90,000 e i 150,000 euro.
Quando, però, l’importo del trattamento complessivo della prestazione al lordo delle relative trattenute fiscali risulta essere uguale o superiore a 150,000 euro, l’Inpdap eroga la quota spettante al lavoratore pubblico in tre differenti rate: la prima rata annuale è pari a 90,000 euro, la seconda a 60,000 e il terzo è pari all’ammontare residuo.
Ricordiamo che l’Indap, oltre a erogare le pensioni del settore pubblico si occupa anche di questa delicata materia.
La disposizione si applica alle prestazioni di fine rapporto e le indennità equipollenti con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Non solo, rientrano in questa norma anche i lavoratori di quegli enti che, pur non essendo pubbliche amministrazioni, rientrano nell’elenco di quelli individuati dall’ISTAT.
Sono esclusi da queste innovazioni coloro che sono collocati a riposo d’ufficio per limiti di età al 30 novembre 2010 e i lavoratori che che cessano da servizio sempre entro tale data, ma a seguito di domande presentate e prese d’atto prima del 31 maggio 2010.
Dal 1° gennaio 2011 cambia anche il sistema di calcolo armonizzando così il meccanismo a quello privato.
Così, per i pubblici dipendenti in regime di Trattamento di Fine Servizio (TFS) si applica lo stesso criterio di calcolo già previsto per il TFR con un accantonamento del 6,91% della retribuzione annua.
Per effetto di questa decisione, il lavoratore pubblico, all’atto della cessazione del servizio, percepiranno un unico trattamento formato però da due quote: la prima quota dovrà essere calcolata secondo le regole del Trattamento di fine servizio relativa all’anzianità maturata fino al 31 dicembre 2010, mentre la seconda calcolata con il Trattamento di Fine Servizio e per l’anzionità maturata dal 1° gennaio 2011 e fino alla data di cessazione del servizio.
Si evidenzia, però, che i periodi di anzianità utile non sono solo quelli di effettivo servizio, ma anche quelli riconosciuti per riscatto o ricongiunzione.