Può succedere, in situazioni di particolari crisi aziendali, che il lavoratore non riesce a percepire il trattamento di fine rapporto, o meglio conosciuto come TFR.
In questo caso il Legislatore, al fine di tutelare la parte debole del contratto, ha istituto il fondo di garanzia presso l’istituto nazionale della previdenza sociale, INPS, con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto.
Ricordiamo che il trattamento di fine rapporto è previsto all’articolo 2120 del codice civile e ne ha diritto i lavoratori o i loro aventi diritto.
L’articolo 2120 del codice civile prevede che il lavoratore subordinato ha diritto, all’atto della cessazione del rapporto, al TFR che si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari alla retribuzione (compreso l’equivalente delle prestazioni in natura) dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5.
Non solo, lo stesso articolo prevede che gli accantonamenti annuali devono essere rivalutati con l’applicazione di un tasso composto dall’1,5% fisso e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo.
Ai sensi dell’art. 2120 del codice civile è, infine, possibile chiedere un’anticipazione, dopo almeno otto anni di servizio, pari al 70% del TFR accumulato per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche o per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
Secondo quanto stabilisce l’articolo 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297, il lavoratore, per poter ottenere l’immediato pagamento (nel rispetto del termine di sessanta giorni dalla domanda) del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia istituito presso l’INPS, deve provare, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro e all’inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal debitore (datore di lavoro), anche lo stato di insolvenza in cui versa quest’ultimo, utilizzando, a tal fine, la presunzione legale prevista dalla legge.
I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell’articolo regolano i presupposti e i termini in base ai quali i lavoratori possono presentare al Fondo la richiesta di pagamento.
Non solo, ove non sia possibile l’applicazione della legge fallimentare perché non ricorre la condizione soggettiva di cui all’articolo 1 del regio decreto n. 267 del 1942, il lavoratore, oltre alla prova dell’avvenuta conclusione del rapporto di lavoro e all’inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal datore di lavoro, deve fornire anche prova ulteriore, ovvero che il datore stesso non è soggetto alle procedure esecutive concorsuali e deve, inoltre, dimostrare, in base alla diversa presunzione legale pure prevista dalla legge, che sono insufficienti le garanzie patrimoniali del debitore.