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Tfr: quote di trattamento di fine rapporto presso il datore di lavoro

 Il lavoratore può scegliere di lasciare le quote del Tfr presso il datore di lavoro, ma solo le quote di trattamento di fine rapporto che maturano dopo l’opzione o dopo l’attivazione del silenzio assenso per mancata comunicazione da parte del lavoratore. Le quote di Tfr maturate prima dell’esercizio dell’opzione restano presso il datore di lavoro.

In base all’art. 2120 del codice civile, le quote di trattamento di fine rapporto presso il datore di lavoro vengono liquidate nella fase di cessazione del rapporto di lavoro, invece le quote conferite alla previdenza integrativa sono soggette alla normativa che disciplina la materia.

I lavoratori dipendenti del settore privato, tranne i lavoratori domestici, che hanno iniziato il rapporto di lavoro dopo il 31 dicembre 2006 e che non hanno comunicato in alcun modo la scelta di destinazione del trattamento di fine rapporto relativo a precedenti rapporti di lavoro, devono manifestare, entro 6 mesi dalla data di assunzione, la volontà di conferire il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto in base a quanto previsto dall’articolo 2120 del codice civile, ma resta confermata l’applicazione dell’articolo 1, comma 756, della legge finanziaria 2007.

Per comunicare la scelta, il lavoratore del settore privato deve compilare il modulo TFR2, fornito dal datore di lavoro, che deve conservare il modulo con il quale è stata espressa la volontà del lavoratore e rilasciare al lavoratore copia controfirmata per ricevuta.

In caso di chiara assegnazione del trattamento di fine rapporto ad una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro provvede al versamento del TFR a tale forma, insieme agli altri contributi eventualmente previsti, a partire dal mese successivo a quello della scelta del lavoratore.

Se il lavoratore vuole mantenere il trattamento di fine rapporto presso il datore di lavoro, in base all’articolo 2120 del codice civile, il datore di lavoro con più di 50 addetti è obbligato al versamento al Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps.

Si ricorda che l’assegnazione del TFR ad una forma pensionistica complementare non può essere revocata, invece la scelta di far restare le quote di trattamento di fine rapporto presso il datore di lavoro può essere sempre revocata dal lavoratore.

Se il lavoratore non manifesta la volontà né di versare il TFR alla previdenza complementare né di mantenere le quote di trattamento di fine rapporto presso il datore di lavoro, l’azienda, dal mese successivo alla scadenza del termine, deve provvedere al versamento del TFR al Fondo pensione previsto dal contratto collettivo di categoria.

Nel caso che l’azienda abbia varie forme pensionistiche, il Tfr viene conferito tacitamente alla forma pensionistica cui ha aderito il maggior numero di dipendenti se non esiste un accordo aziendale che disponga diversamente. In caso contrario, il datore di lavoro trasferisce il Tfr in maturazione alla forma pensionistica complementare residua istituita presso l’Inps.

APPROFONDIMENTI
*Tfr: previdenza integrativa, Fondo contratto collettivo o FondInps. Opzioni da valutare
*Il cambio del Fondo in caso di previdenza integrativa
*La decorrenza per la previdenza complementare

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