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Tfr: versamento acconto imposta sostitutiva 2012, chiarimenti

     Ormai al traguardo, per i datori di lavoro, il versamento per l’acconto dell’imposta sostitutiva dell’11% sui rendimenti del trattamento di fine rapporto (TFR) dei dipendenti, accantonati al 31 dicembre 2012. Torniamo sul tema, per ragguagliarvi sugli adempimenti da compiere e sulle novità più recenti.

    Come sapete, il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva fissato per il 17 dicembre è un anticipo. I datori di lavoro dovranno poi versare il saldo entro il 16 febbraio, che però cade di sabato e, quindi, anche questa scadenza slitta al lunedì 18 febbraio 2013.

    Hanno l’obbligo di versare, il 17 dicembre prossimo, l’acconto dell’imposta sostitutiva 2012 tutti i sostituti d’imposta, tranne coloro che nel 2012 sono al primo anno di attività. Infatti, la tassa dell’11% viene applicata solo al rendimento nelle casse aziendali del trattamento di fine rapporto.

    Hanno invece l’obbligo di versare l’acconto dell’imposta sostitutiva 2012 tutti i sostituti d’imposta costituiti nel 2011, i quali però possono anche versare l’intera quota direttamente in febbraio, senza versare l’acconto in scadenza il 17 dicembre.

    Tutti i datori di lavoro che non svolgono il ruolo di sostituti d’imposta non devono versare nessun acconto, in quanto l‘imposta sostitutiva va liquidata con la dichiarazione dei redditi relativa allo stesso anno in cui il TFR è corrisposto.

    Si ricorda che il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva va effettuato tramite modello F24, da inviare per via telematica. In presenza di crediti con il Fisco è possibile portarli in compensazione. Il codice tributo da utilizzare nella sezione “Erario” è il n. 1712 per l’acconto dell’imposta sostitutiva di dicembre. Per il saldo di febbraio il codice tributo di riferimento è il n. 1713.

    Si ricorda anche che il TFR e l’indennità corrisposte a fine rapporto di lavoro sono soggette a tassazione ordinaria nella quota che eccede il nuovo tetto introdotto dal Salva Italia (Dl 201/2011, convertito con la legge 214 del 22 dicembre 2011), con la norma su compensi e indennità percepiti da amministratori di società di capitali (in denaro o stock option) maturate dopo il 1° gennaio 2011. Pertanto, bisogna calcolare il reddito complessivo e applicare in azienda le nuove regole.

    La tassazione su TFR e indennità di fine rapporto è particolarmente pesante per le liquidazioni molto ricche a fine lavoro, che da quest’anno sono soggette a tassazione ordinaria oltre un certo tetto, dopo il quale si perde il diritto alla tassazione agevolata del TFR. In sintesi, si sottopone a tassazione ordinaria solo la parte eccedente il milione di euro, facendola confluire nel reddito complessivo.

    Quindi, la norma si applica alla quota eccedente il milione di euro della retribuzione normalmente sottoposta a tassazione separata, ovvero: TFR, indennità percepite a fine rapporto come gli una tantum dei dopo un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o gli incentivi all’esodo (in sostanza tutti i redditi costituiti nel corso di varie annualità e che non possono concorrere alla formazione del reddito complessivo).

    Il riferimento normativo è il Tuir, testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. del 22 Dicembre 1986 n. 917 aggiornato a settembre 2011), all’articolo 17, commi a) e c). Le modalità per l’applicazione della nuova norma sulle super liquidazioni sono contenute nella circolare 3/E del 28 febbraio 2012 dell’Agenzia delle Entrate.

    APPROFONDIMENTI
    *Imposta sostitutiva su rivalutazioni Tfr, in scadenza il 17 dicembre

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