Se una donna è prossima al matrimonio non può essere licenziata in nome della tutela della famiglia
A dirlo è la Cassazione che ricorda come nel caso in cui una lavoratrice abbia un contratto di lavoro regolare cis sia un “periodo di garanzia”: questo periodo ha inizio con la pubblicazione delle nozze fino a un anno. In questo periodo il titolare non può licenziare.
La Corte di Cassazione era stata chiamata ad esaminare il ricorso di una donna di Ariccia (provincia di Roma) che era stata licenziata; la sezione Lavoro della Cassazione ha dunque chiarito che
la tutela accordata dalla legge 9 gennaio 1963 numero 7 alle lavoratrici che contraggono matrimonio è fondata sull’elemento obiettivo della celebrazione del matrimonio e non è subordinata all’adempimento di alcun obbligo di comunicazione da parte della lavoratrice al datore” anche se, sottolineano i supremi giudici, sarebbe meglio che la lavoratrice comunicasse comunque la decisione di sposarsi al proprio datore di lavoro se non altro per “il dovere di collaborazione e di esecuzione del contratto secondo buona fede
La sentenza, che è la numero 17845 ha dichiarato nullo il licenziamento
allorché sia stato intimato senza che ricorressero i presupposti di una delle ipotesi di legittimo recesso datoriale, contemplate nell’ultimo comma dell’art. 1, l.n. 7-1963, nel periodo intercorrente tra la richiesta delle pubblicazioni e un anno dalla celebrazione
Tuttavia è bene ricordare che nel caso in cui il preavviso di licenziamento arriva prima della pubblicazione il ricorso non sarebbe giustificato perchè
non può assumere rilevanza la richiesta di pubblicazioni successive al licenziamento se pure intervenuta nel periodo di preavviso
Via| ilgiornale.it