Il Ministero del lavoro ha disposto una nuova serie di chiarimenti per usufruire dei tirocini formativi. In particolare, a seguito della circolare n. 24 dello scorso 12 settembre, ha posto in evidenza che non è possibile attivare tirocini formativi in favore di disoccupati/inoccupati stranieri richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale (sussidiaria, umanitaria e rifugiati) nonché nei confronti di tutti gli immigrati o solo di quelli previsti dal decreto flussi. Infatti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali conferma questa interpretazione perché così dispone l’articolo 11 della legge n. 148/2011.
Non solo, per il Ministero è anche possibile svolgere un tirocinio extra curriculare nei confronti di studenti anche se, così come chiarito in precedenza, sono esclusi dalla disciplina di cui all’articolo 11 del decreto n. 138/2011 i cosiddetti tirocini curriculari. Infatti, questa particolare tipologia di tirocinio, in pratica i tirocini formativi e di orientamento, sono già inclusi nei piano di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari o alle esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza.
Il Ministero del lavoro esclude dall’intervento i tirocini promossi da soggetti e istituzioni formative a favore dei propri studenti e allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro.
Però, sempre secondo il Ministero, questo non esclude i tirocini extra curriculari visto che la circolare n. 24/2011 ha chiarito che
i tirocini formativi e di orientamento non sono preclusi agli studenti, compresi laureandi, masterizzandi e dottorandi, a condizione tuttavia che vengano promossi dalle scuole e dalle Università e svolti all’interno del periodo di frequenza del relativo corso di studi o del corso di formazione anche se, come sopra ricordato, non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi